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Legge Fallimentare
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Titolo II ( Capo I - Capo II - Capo III - Capo IV - Capo V - Capo VI - Capo VII - Capo VIII - Capo IX - Capo X - Capo XI ) Titolo III ( Capo I - Capo II - Capo III - Capo IV - Capo V - Capo VI ) Titolo VI ( Capo I - Capo II - Capo III - Capo IV )
* Tutti gli articoli o parti di essi in corsivo tra parentesi quadre sono stati abrogati col D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 o precedenti.
** Legge Fallimentare, agg. al 01.07.2006
La legge fallimentare è stata ulteriormente modificata nel 2007. Nel file pdf troverete tutte le modifiche.
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
TITOLO I: Disposizioni Generali
Art. 1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
Art. 2. 1. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.
Art. 3. 1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge. [Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.]
Art. 4. 1. L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.
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