Legge Fallimentare


Titolo I

Titolo II ( Capo I - Capo II - Capo III - Capo IV - Capo V - Capo VI - Capo VII - Capo VIII - Capo IX - Capo X - Capo XI )

Titolo III ( Capo I - Capo II - Capo III - Capo IV - Capo V - Capo VI )

Titolo IV

Titolo V

Titolo VI ( Capo I - Capo II - Capo III - Capo IV )

Titolo VII

 

* Tutti gli articoli o parti di essi in corsivo tra parentesi quadre sono stati abrogati col D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 o precedenti.

 

** Legge Fallimentare, agg. al 01.07.2006

 

La legge fallimentare è stata ulteriormente modificata nel 2007. Nel file pdf troverete tutte le modifiche.

 

 

 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa.


(Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942, n. 81)

 

TITOLO I: Disposizioni Generali

 

Art. 1.
Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

 

Art. 2.
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

1. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

2. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

3. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

 

Art. 3.
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo
[e amministrazione controllata]

1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.

[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.]

 

Art. 4.
[Rinvio a leggi speciali

1. L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.]

 

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