Come impugnare una cartella non notificata: in pochi lo sanno

Cartella non notificata Finanza Rapisarda

Come fare ricorso contro una cartella esattoriale mai ricevuta ma conosciuta in seguito consultando l’estratto di ruolo? E che  cosa fare di utile  se- nel frattempo- sono partiti i pignoramenti?

Come impugnare una cartella esattoriale non notificata? Recentemente, le cose sono  parecchio cambiate. Ma peccato che sia  passata un po’ in sordina la modifica legislativa, introdotta nel 2021, che ha vietato l’impugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo, salvi casi eccezionali.

Se non arriva la cartella esattoriale…

In pratica adesso, quando il contribuente scopre casualmente, consultando la propria situazione debitoria allo sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione o sul sito online, l’esistenza a suo carico di cartelle di pagamento – che però non ha mai ricevuto, perché non gli erano state notificate – non le può impugnare direttamente per farle annullare, ma deve bensì  attendere l’arrivo di un atto esecutivo, come- per esempio-  un pignoramento, per poter presentare  poi ricorso al giudice tributario.

Ergo è solo a quel punto, non prima,  che potrà far valere il fatto che la cartella su cui poggia la riscossione coattiva non gli era stata notificata. Nell’estate 2022 che si è da poco tempo conclusa, la Cassazione a Sezioni Unite ha recepito questa nuova impostazione normativa. Inoltre ha pure  sancito che l’impugnazione autonoma dell’estratto ruolo è priva di “interesse ad agire”, come se il contribuente non avesse validi motivi per cancellare al più presto una cartella di pagamento che, prima o poi, potrebbe fondare realmente e concretamente  l’esecuzione esattoriale e pertanto aggredire- pure ferocemente-  il suo patrimonio.

I casi eccezionali

Solo nei casi eccezionali cui accennavamo poco fa,  il ricorso contro la cartella non notificata, ma conosciuta – per l’appunto- soltanto attraverso l’estratto di ruolo che la menziona, è ancora possibile. In poche parole e più precisamente, si tratta dei contribuenti che partecipano a gare di appalto con la Pubblica Amministrazione  che devono essere necessariamente e obbligatoriamente “vergini” da debiti tributari pendenti  e di coloro che attendono un pagamento e/o un rimborso dal Fisco o da un altro Ente pubblico, come -ad esempio- dal Comune per una fornitura di beni o servizi.

Inoltre per ottenerlo devono dimostrare, come prevede un’apposita norma di legge, di non essere “inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento” per un importo superiore a 5mila euro.

Tutti questi paletti normativi e giurisprudenziali, che è fondamentale conoscere,  hanno provocato una grossa stretta alle impugnazioni (prima il 40% del contenzioso tributario pendente riguardava proprio vicende di questo tipo). Inoltre  vanno tenuti ben presenti per capire come impugnare una cartella non notificata, in modo da sapere quando e come è  effettivamente possibile farlo  e pure  con successo, evitando così  i rischi di inammissibilità o di rigetto, del ricorso.

Il report

L’estratto di ruolo è un report che fotografa e riepiloga tutta la situazione debitoria pendente alla data attuale di un determinato contribuente, che- a seconda dei casi – potrà essere una persona fisica o giuridica, come una società. Nell’estratto di ruolo compaiono- pertanto- tutti  quanti gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate o da altri Enti impositori  come l’ Inps per quanto concerne  i contributi previdenziali e  Comuni e Regioni per i tributi locali, , affidati mediante ruolo all’Agente di riscossione e non saldati entro i termini, ed anche le cartelle esattoriali, emesse direttamente dall’Agente di Riscossione, che possono riguardare, oltre ai tributi e contributi, anche  alle varie sanzioni amministrative, come le multe per violazione del Codice della strada.

E’ cambiato tutto

Come abbiamo anticipato, dal 2021, non è più possibile impugnare l’estratto di ruolo, salvi i casi particolari dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni che possono comportare, per un contribuente, il blocco dei pagamenti da ricevere, l’impossibilità di partecipare a procedure di appalto o la perdita di altri benefici.
I giudici tributari si sono  in men che non si dica ben adeguati al nuovo dettato e respingono quasi sempre i ricorsi,  compresi quelli presentati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.
In precedenza,  e lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca, la giurisprudenza ammetteva tranquillamente la possibilità di impugnare l’estratto di ruolo in tutti i casi in cui esso menzionava atti che non erano mai stati notificati al contribuente, il quale apprendeva la loro esistenza proprio quando otteneva il famoso estratto.
Non per nulla la  notifica è una condizione di validità della pretesa tributaria azionata dall’Agente di riscossione e la sua mancanza e/o irregolarità la rende illegittima. E allora – a questo punto- come fare per contestare di non aver mai ricevuto una cartella esattoriale e riuscire a non pagare gli importi pretesi?  C’è una valida soluzione, oppure no?

Come risolvere la faccenda

Tra le varie informazioni che compaiono nell’estratto di ruolo c’è anche la data di avvenuta notifica della cartella. Tuttavia questo dato, ed è assolutamente doveroso sottolinearlo fin da ora, è solo una
sintesi di informazioni ricavate altrove dall’Agente di riscossione , come -ad esempio- dalla relata di notifica del messo incaricato della consegna, o dall’avviso di ricevimento della raccomandata recapitata dal postino, ergo non prova direttamente che quella cartella è stata davvero notificata, e tantomeno che la consegna del plico sia avvenuta secondo i dettami della legge
.
Quindi, contrariamente a quanto risulta dall’estratto di ruolo, potrebbe- ma qui è doveroso il condizionale-  esserci una notifica mai avvenuta, oppure davvero effettuata nella data riportata nell’estratto di ruolo, ma in realtà invalida perché, magari.  il contribuente si era trasferito altrove ed era irreperibile all’indirizzo di recapito, oppure perché la notifica, in assenza del destinatario, è stata fatta a persona diversa da un familiare convivente o da un addetto alla casa, e, dunque, non in grado di ricevere l’atto. Tutto chiaro?
Cartella non notificata Finanza Rapisarda

La contestazione

Per contestare la mancanza o l’irregolarità, della notifica della cartella di pagamento menzionata nell’estratto di ruolo il contribuente deve eccepire espressamente questo vizio nel ricorso presentato al giudice tributario.

A quel punto tocca all’Agente di Riscossione e all’Ente creditore  dimostrare, carte alla mano, che la notifica contestata era stata validamente effettuata. Quindi l’Ufficio, per superare l’eccezione del contribuente, deve produrre in giudizio i documenti che attestano l’esecuzione della notifica e che provano l’avvenuta consegna della cartella al destinatario.

 Come abbiamo visto, ma lo ribadiamo ancora onde evitare gravi fraintendimenti,  oggi come oggi non è più possibile impugnare l’estratto di ruolo per far cadere le cartelle “sottese”, ovvero  quelle in esso menzionate ma che il contribuente afferma di non aver mai  e poi mai ricevuto.

In conclusione,  bisognerà necessariamente  attendere l’arrivo del primo atto dell’esecuzione esattoriale, come il pignoramento dei beni mobili o immobili o- in certi casi-  il fermo amministrativo, e a quel punto impugnare, congiuntamente, questo provvedimento e la cartella su cui si fonda la pretesa impositiva, per risolvere la faccenda che tanto ci sta a cuore e. giustamente- ci preoccupa.

Ma  fate molta ma molta attenzione dal momento che tutto ciò funziona a condizione che la notifica non sia veramente avvenuta o sia stata compiuta in modo difforme dalla legge, altrimenti il Fisco smonterà facilmente in pochi istanti  la tesi del contribuente, esibendo i documenti che la comprovano.