Modello 730 integrativo, c’è tempo sino al 25 ottobre: attenzione

fino a quando presentare il modello integrativo 730
Modello 730 Finanze Rapisarda

In caso di errori e/o omissioni è possibile presentare il modello 730 integrativo ma solo in alcuni casi. E quali sono? Vediamo di conoscerli insieme…

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 è scaduto lo scorso 30 settembre, con i Caf e i commercialisti impegnatissimo sino all’ultimo momento per la presentazione delle comunicazioni fiscali dei propri assistiti. Ma c’è chi ha tempo fino al 25 ottobre per farlo…

Che cosa fare nel caso di omissioni e/o di errori

Può succedere anche  che una volta presentata la dichiarazione ci si renda conto della presenza di errori o omissioni che è necessario correggere sia per ottenere un rimborso (maggiore o minore debito) sia per non incorrere in accertamenti di varia natura avendo presentato informazioni fiscali errate. Dunque che fare? La cosa migliore da fare in assoluto è correre ai ripari a spron battuto presentando, entro il prossimo 25 ottobre, il modello 730 integrativo,  ma attenzione dal momento che  non vale per tutte le fattispecie! In che senso? Che cosa vogliamo dire con ciò? Beh, per esempio nel caso in cui gli errori determino in minore rimborso o un maggiore debito occorrerà presentare il modello dei Redditi 2022 Persone fisiche, provvedendo al pagamento delle maggiori imposte. Di che cosa si tratta? Scopriamolo meglio insieme…

Il modello 730 integrativo

Il modello 730 integrativo può essere utilizzato quando ci si rende conto che i dati forniti siano da integrare al fine di ottenere un maggiore credito o, al contrario,  un minore debito. In questo preciso caso il contribuente può presentare, entro e non oltre la data  del  25 ottobre, un nuovo modello 730 indicando il codice 1 nello spazio “730 integrativo”.

Logicamente, ma lo diciamo ugualmente per maggior completezza,  il documento in oggetto  può essere presentato anche attraverso i Caf e/o i professionisti abilitati. In alternativa al modello di integrazione, il contribuente può optare anche  per la presentazione,  da presentare entro il 30 novembre, del modello dei Redditi Persone Fisiche 2022, chiedendo – però-  che la differenza della somma a credito di cui avrebbe diritto a seguito della correzione dei dati dichiarati, siano rimborsati.

Se arriva il diniego

Il medesimo modello può essere- tuttavia- udite udite- presentato anche l’anno successivo. Nel caso in cui il contribuente si renda conto- invece- che i dati da correggere non permettono di identificare il sostituto di imposta che effettuerà i conguagli, sempre entro il già poco fa menzionato 25 ottobre,  potrà presentare il modello 730 integrativo indicando,  in questo caso-  il codice 2.

Il medesimo modello deve essere utilizzato, come ricorda l’Agenzia Delle Entrate, nel caso in cui si riceva, sempre dalle tale Ente, “Una mail che ti invita ad accedere alla tua ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti, potrebbe essere che il sostituto di imposta che hai indicato abbia inoltrato all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare il conguaglio fiscale…” Ma in caso di diniego che fare? Quando e come si può verificare?

Il diniego del sostituto può verificarsi se, dopo la presentazione del 730, hai un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché hai cambiato/perso lavoro dopo aver presentato la dichiarazione. Quindi, in caso di diniego, puoi: indicare Nuovo sostituto e procedere all’invio del modello 730 integrativo di tipo 2; indicare “Nessun sostituto” e procedere all’invio del modello 730 integrativo di tipo 2″, comunica sempre l’ Agenzia.

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Modello 730 Finanze Rapisarda

Le ultime scadenze da rispettare

La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione precompilata sarà disponibile fino al 10 novembre 2022. Dopo questa data, si può inviare solo il modello “Redditi”. Infine, il codice 3 del modello integrativo andrà utilizzato nel caso in cui il contribuente si accorga sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto,  sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.

Chiaramente sia  l’integrazione  che  la rettifica  potranno necessariamente comportare o un maggior importo a credito p un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.