Pignoramento, ipoteca e fermo: gli ultimatum dell’Agenzia delle Entrate

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Misure cautelari adottate dall’Agenzia delle Entrate – finanzarapisarda.com

Quali sono i limiti entro i quali l’Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca, pignoramento o fermo?

Ecco tutti gli aggiornamenti in base alle leggi in vigore del 2022.

Alla base delle drastiche misure condotte dall’Agenzia delle Entrate come pignoramento, ipoteca o fermo vi è il mancato pagamento dei debiti da parte di un soggetto contribuente. Se la morosità di quest’ultimo non viene risolta, l’Agenzia ha il dovere di applicare misure cautelari nei confronti dei mal pagatori. Prima di proseguire bisogna chiarire le misure adottate dall’ente. Quando parliamo di ipoteca facciamo riferimento ad una garanzia che il creditore chiede al debitore quando si accede, ad esempio, ad un finanziamento. L’ipoteca è quindi una forma di tutela grazie alla quale il creditore può proteggersi dal pericolo di insolvenza da parte del debitore. Si tratta di un diritto reale di garanzia e riguarda quasi esclusivamente i beni immobili ed è disciplinato dall’art. 2808 del Codice Civile. Il pignoramento, invece consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi. Andiamo ad analizzare, ora, in quali casi l’Agenzia delle Entrate utilizza tali azioni per tutelarsi.

Procedure cautelari: l’ipoteca

L’Agenzia delle Entrate può procedere sulla base di debiti iscritti contenuti nelle cartelle esattoriali. In che modo? Nonostante i poteri dell’Agenzia siano incisivi, resta il fatto che devono essere comunque subordinati al rispetto di determinate procedure e limiti sostanziali. Essa non è libera di pignorare, iscrivere ipoteca o indurre il fermo amministrativo. L’ipoteca può essere iscritta su uno o più immobili del contribuente solo se il debito complessivo per il quale si procede superi i 20mila euro. Il limite consiste nel fatto che una volta iscritta l’ipoteca, l’Agenzia non può pignorare l’immobile, ossia non può metterlo in vendita con un’asta pubblica. Quando scatta l’ipoteca? In genere quando non si rispettano tali scadenze:

  • 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, entro il quale l’obbligato è tenuto ad effettuare il versamento delle somme richieste;
  • 30 giorni decorrenti dal termine per il pagamento delle somme dovute in base all’accertamento esecutivo, dopo i quali le predette sono affidate in carico all’Agente della Riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Procedure cautelari: il pignoramento

Al pignoramento si giunge dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo e il precetto. Con il pignoramento il creditore cerca di ottenere il soddisfacimento del proprio credito puntando su beni mobili o immobili nella disponibilità del debitore. Tale atto è preceduto da una serie di atti e di fatti che il creditore e il debitore pongono in essere per cercare di arrivare ad una soluzione bonaria della contesta. Se, tuttavia, tali accordi non portano i risultati sperati, il creditore non potrà fare altro che proseguire per vie legali e giudiziarie, quindi con il pignoramento.

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Fermo amministrativo – finanzarapisarda.com

Procedure cautelari: il fermo

Altra procedura, forse meno invasiva delle altre è il fermo amministrativo che l’Agenzia delle Entrate predispone con un preavviso di 30 giorni che serviranno al contribuente per avere tempo a disposizione di decidere come regolarizzare la propria posizione. Il fermo auto non può essere predisposto se viene dimostrato che il veicolo è necessario per lo svolgimento del proprio lavoro o se viene utilizzato per finalità assistenziali.