Controlli Agenzia Entrate sulla cessione del credito: ecco cosa fa scattare gli accertamenti del fisco

accertamento del fisco
Agenzia delle entrate Finanza Rapisarda

Cessione del credito. Ora come ora  si stringono le maglie dei controlli dell’Agenzia delle Entrate su superbonus e agevolazioni edilizie. E’ in particolare la circolare n. 33 che  spiega bene e nel dettaglio cosa fa scattare gli accertamenti del Fisco.

Cambiano le regole sulla cessione del credito per i bonus edilizi  e di diretta conseguenza -anche e soprattutto – per il superbonus 110%. E dunque l’Agenzia delle Entrate ricalibra  pure  i controlli, che diventano più serrati. Vediamo meglio “il tutto” insieme…

Le novità da conoscere

Il documento di prassi spiega le novità che sono state introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti bis. Il focus -in particolare- è basato  sulla responsabilità solidale del fornitore, con il preciso obiettivo da un lato di sanzionare solo chi non ha operato rispettando la legge, dall’altro di sbloccare in men che non si dica  la cessione del credito. Con le nuove regole, la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, in presenza di concorso nella violazione, è limitata ai soli casi di dolo e  di colpa grave.

Gli accertamenti da parte delle autorità di controllo, dipendono dagli indici di valutazione della diligenza. Gli indici orientano l’attività dell’Agenzia delle Entrate nella valutazione dell’esistenza o meno della diligenza necessaria.

In particolar modo, gli indici connessi ai profili oggettivi e soggettivi sono delle vere e proprie  istruzioni di carattere esemplificativo,  rivolte espressamente  agli organi di controllo dell’Amministrazione Finanziaria. Con quale scopo?  Quello  di rendere il più  possibili omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull’intero territorio a carattere prettamente nazionale.

Che cosa riguardano gli indici

Gli indici riguardano l’ assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto,  incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni  prese in quel momento in esame. Inoltre “toccano” come argomenti  la  sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, l’ incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non  sia il primo beneficiario della detrazione, nonché le  anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti e  la mancata effettuazione dei lavori che- invece-erano stati ampiamente concordati. Tutto chiaro fino a qui?

Ma che cosa accade poi in fase di controlli? Il cessionario può invocare anche elementi diversi da quelli indicati dagli indici,  ma comunque validi ai fini della dimostrazione dell’esistenza della diligenza richiesta dalla normativa. La circolare n.33 dell’Agenzia delle Entrate specifica- inoltre- che il ricorso a questi indici ha  per la verità una minore rilevanza nel caso in cui i lavori siano stati effettivamente eseguiti per gli importi comunicati.

Che cosa dice la circolare

Inoltre, il documento di prassi sottolinea chiaramente  che: La conoscenza, da parte degli operatori economici, dei profili critici su cui si concentrerà l’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria in fase di istruttoria, lungi dal costituire un aggravio rispetto alle attività cui gli stessi operatori sono tenuti per vincolo normativo, risponde a un principio di trasparenza nei confronti di questi ultimi, consentendo loro di comprendere quali potrebbero essere gli elementi utili ai fini dell’eventuale attività di controllo.”

La circolare in commento prosegue poi  entrando sempre più e maggiormente nel dettaglio di alcuni indici. Un esempio concreto in tale direzione? Prendiamo in esame l’incoerenza reddituale. Allora,  cominciamo con il dire che  le capacità finanziarie assumono rilevanza  in capo al committente, qualora l’agevolazione fiscale non copra l’intero importo dei lavori eseguiti, con la conseguenza che una parte del corrispettivo dovuto al fornitore rimarrà anche finanziariamente a carico del committente.

In tale ipotesi si dovrà verificare assolutamente  che il committente, in sede di cessione del credito a favore di un cessionario diverso dal fornitore, possieda capacità reddituali e finanziarie non  eccessivamente sproporzionate rispetto all’esborso del corrispettivo dei lavori non coperto dal beneficio fiscale.

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Come funziona nel caso dei condomini

Nel caso dei condomìni  che svolgono il ruolo di committenti, la verifica delle capacità reddituali e finanziarie può ritenersi soddisfatta con la prova dell’avvenuta esecuzione del bonifico da parte del condominio. Ma attenzione dal momento che  in capo al cessionario del credito d’imposta, che dovrà acquisire documentazione atta a dimostrare che il suo diretto dante causa, anche se si tratti del fornitore, possieda la verosimile capacità reddituale e finanziaria per sostenere quanto meno il prezzo di acquisto dei crediti d’imposta, oltre all’avvenuto pagamento.

Per quanto riguarda poi l’indice della sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, l’Agenzia specifica- anche in questo caso in maniera netta e decisamente chiara–  che quest’ultimo è del tutto  condizionato dalla tipologia e dall’ubicazione dell’immobile.

La circolare commenta anche le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti sulla possibilità per le banche di cedere i crediti ai correntisti, diversi dai consumatorie/ o utenti, fermo restando- e questo è doveroso sottolinearlo ancora una volta-  il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Il direttore dell’Agenzia delle  Entrate, il dottor  Ruffini,  ha dichiarato, in un’intervista rilasciata  al Sole24Ore, che:  “Non è necessario ripetere ex novo tutta l’istruttoria, visto che, peraltro, in questa ipotesi, è stata espletata da un soggetto qualificato come una banca“. Dunque come bisogna muoversi? Poco dopo ha continuato dicendo: “In questi casi è sufficiente che l’istituto consegni al correntista la documentazione che ha acquisito nel corso dell’istruttoria del proprio acquisto, idonea a comprovare la diligenza adoperata”.