Chiede l’elemosina ma viene multato: l’assurda sentenza ha sorpreso tutti | Cosa è successo

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Chiedere le elemosina – Depositphotos – www.FinanzaRapisarda.com

A volte ritornano reati che erano stati cancellati dal codice penale e i giudici scelgono la forma più grave.

La Suprema Corte di Cassazione ha sentenziato sul merito di un ricorso presentato da un mendicante, facendo discutere moltissimo in giurisprudenza, perché ultimamente il contrasto verso chi mendica presenta forme molto più severe.

Per comprendere meglio il caso, bisogna fare un passo indietro negli ultimi anni, perché il legislatore ha aggiunto due nuove forme alla fattispecie in esame di chi chiede soldi per la strada. Una modifica che prende spunto dal passato, riportando in auge quello che viene definito “esercizio molesto di accattonaggio” e “l’utilizzo di minori nell’accattonaggio per trarne profitto”.

Fattispecie sicuramente performanti, dato che costituisce illecito la modalità vessatoria nel chiedere elemosina simulando deformità o malattie per far sorgere l’altrui pietà, che una volta era chiamata mendicità invasiva, o lo sfruttamento altrui per profitto.

Questi reati rientravano nell’art 670 c.p , che anni fa la corte aveva stabilito ormai scarsamente perseguiti, mentre negli anni la situazione è mutata.

Non è reato chiedere le elemosina

Fermo restando che non ha valore penale chiedere la carità, se si vive in uno stato di necessità tale da essere costretti a sollecitare la solidarietà della collettività, il legislatore ha preferito tornare a perseguire chi con mezzi truffaldini cerca di ottenere beneficio dagli altri.

Ultimamente, le forze dell’ordine hanno scoperto che esistono vere e proprie associazioni criminali che gestiscono i mendicanti, pretendendo una percentuale dei guadagni della giornata, facendo in modo che questo reato sia prepotentemente tornato all’ordine del giorno.

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Sentenza dura inaspettata – Depositphotos – www.FinanzaRapisarda.com

Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione

La Corte ha respinto il ricorso di un mendicante condannato per truffa, che chiedeva di vedersi riconosciuto solamente l’accattonaggio molesto con simulazione dello stato di bisogno ex art, 669 bis c.p. L’uomo aveva riferito false notizie a due ragazzine per farsi consegnare del denaro e affermava che le false notizie facessero parte della messa in scena della simulazione dello stato mendace di bisogno.

La Corte invece riconosce una vera e propria truffa attraverso artifizi e raggiri, atti a procurarsi un ingiusto profitto, alterando la realtà esterna. La Corte spiega che la truffa ha natura verbale, ispirata dall’astuzia, per sfruttare l’ingenuità e la buona fede della vittima per indurla in inganno e trarne un profitto ingiusto ed è diversa dalla simulazione molesta di malattia, che può smuovere un desiderio di benevolenza in chi è vittima di un accattone molesto.