Lavoro, se pronunci queste parole mentre sei in ufficio rischi il licenziamento: fai molta attenzione

licenziamento per allusioni sessuali
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Bisogna prestare molta attenzione alle frasi che si pronunciano sul luogo di lavoro: ecco quando si rischia il licenziamento.

Di recente la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che suona come un grande cambiamento sui licenziamenti legittimi.

In particolare la sentenza fa riferimento alla mancata accoglienza del ricorso di un lavoratore di un’azienda toscana che è stato licenziato per allusioni sessuali.

I giudici hanno stabilito che chi attua dei comportamenti inappropriati sul posto di lavoro legati alle allusioni sessuali può essere licenziato.

La situazione può verificarsi anche nel caso in cui le allusioni siano state avanzate senza l’intenzione di offendere e nel momento in cui si viene a creare un clima goliardico.

Licenziamento per giusta causa: le allusioni sessuali rientrano tra le possibili motivazioni

La Cassazione ha esaminato il ricorso di un lavoratore toscano avanzato in seguito alla decisione preso dalla Corte d’Appello di Firenze. Questa decisione aveva confermato a sua volta un altro pronunciamento, quello del Tribunale di Arezzo, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore toscano. Quest’ultimo si era reso protagonista, come stabilito, di “comportamenti consistenti in molestie sessuali ai danni di una giovane collega neoassunta con contratto a termine e assegnata a mansioni di addetta al banco del bar”.

L’uomo era stato denunciato dalla donna vittima delle sue allusioni in due occasioni alla direzione aziendale. Raccolte le prove e le testimonianze i giudici hanno definito il comportamento dell’uomo come “indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere e violare la dignità della collega”.

allusioni sessuali sul luogo di lavoro
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Allusioni a sfondo sessuale sul luogo di lavoro: la disciplina sulla materia

Le allusioni a sfondo sessuale erano già state oggetto del Testo unico sulle Pari opportunità del 2006. In questo testo si specifica che il concetto di molestia sessuale sul luogo di lavoro comprende diverse situazioni che vanno dalle aggressioni fisiche ai “comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.

I giudici hanno dichiarato quindi il ricorso inammissibile e hanno stabilito che questi comportamenti rientrano tra le cause di legittimo licenziamento. Anche la Direttiva europea 2002/73/CE parla di “discriminazioni fondate sul sesso” stabilendo che chiunque leda dignità, reputazione e sicurezza dei colleghi, può essere licenziato. Il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza dei suoi dipendenti e a tutelarli facendo in modo che si sentano a proprio agio sul luogo di lavoro.