Se sei un libero professionista potresti pretendere un aumento: scoprilo così

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Il DDL sull’equo compenso dei liberi professionisti è stato approvato dal Parlamento: ecco cosa stabilisce questa nuova legge sulla libera professione.

Quando si parla di “equo compenso” si fa riferimento ad un corrispettivo in denaro rispetto al lavoro svolto da parte di alcune categorie di professionisti ed in particolare da parte degli avvocati, dei professionisti iscritti ai rispettivi ordini e dalle associazioni professionali.

I parametri di riferimento del compenso possono essere adeguati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini, che proprio in questi giorni stanno predisponendo delle tabelle con i parametri aggiornati.

La norma appena approvata sull’equo compenso si applica allo svolgimento delle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno avuto più di 50 lavoratori o conseguito ricavi per più di 10 milioni di euro o in favore della pubblica amministrazione.

Sono state previste anche delle norme per chi non rispetta le norme sull’equo compenso: se, da una parte, il cliente può essere condannato al pagamento di un indennizzo fino al doppio della differenza tra quanto stabilito e quanto pagato, dall’altra, invece, gli ordini e i collegi professionali possono sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso.

Clausole contrattuali rese nulle dalla legge sull’equo compenso: quali sono?

La legge sull’equo compenso considera nulle le clausole contrattuali che non prevedono un compenso proporzionato alla prestazione, che vietano al professionista di pretendere acconti, che impongono l’anticipo delle spese, che attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla prestazione. Nonostante la nullità delle clausole il contratto resta valido in tutte le altre parti.

Nel caso di una disputa legale è il giudice a rideterminare l’equo compenso, condannando il cliente al pagamento della differenza rispetto a quanto già versato al professionista. Non è tutto: è possibile che il giudice condanni il cliente a corrispondere fino al doppio della differenza e a risarcire eventuali danni.

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Il ruolo degli ordini e dei collegi professionali in merito all’equo compenso

Cosa possono fare gli ordini e i collegi professionali in merito all’equo compenso? Possono segnalare all’autorità giudiziaria eventuali violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso, possono adottare disposizioni deontologiche sanzionatorie per chi viola le regole, possono emettere un parere di congruità per compensi, onorari e spese sostenute.

Bisogna considerare anche la presunzione di equità: l’articolo 6 del testo di legge approvato riconosce alle imprese la possibilità di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. I compensi che vengono così pattuiti nelle convenzioni sono considerati equi “fino a prova contraria”.