Disoccupazione e tredicesima: tutto ciò è possibile?

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Anche i beneficiari Naspi potranno avere diritto alla tredicesima? E’ possibile che la mensilità aggiuntiva arrivi anche per i disoccupati?

In questo articolo risponderemo a tutti i quesiti in merito alla possibilità, per i disoccupati di percepire la tredicesima.

Introdotta nel 2015, la Naspi è un ente che si occupa di fornire pagamenti di assegni mensili per coloro che sono stati licenziati o che hanno chiesto dimissioni per giusta causa.

La domanda a cui oggi vogliamo rispondere è la medesima: anche coloro che percepiscono Naspi e dunque la disoccupazione, hanno diritto alla tredicesima? Prima di rispondere a tale domanda è lecito comprendere il funzionamento della tredicesima.

Tale mensilità aggiuntiva viene affidata sia ai lavoratori che ai pensionati e viene stipendiata sempre nel mese di dicembre, come se fosse un premio di fine anno e anche come da stimolo per i consumi di fine anno.

Disoccupati e tredicesima, come funziona?

Purtroppo, per coloro che percepiscono Naspi o Dis-Coll non è prevista alcuna maggiorazione. A confermarlo è stesso l’ente Inps che afferma di non prevedere alcun pagamento e nessuna gratifica natalizia per le categorie appena citate. Chi ha diritto a un anno di disoccupazione, non percepirà mai la tredicesima, in quanto il pagamento per disoccupazione prevede solo il pagamento di 12 mensilità.

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Chi ha diritto alla Naspi?

Sono indicati come percettori di Naspi coloro che hanno versato contributi per ben 13 mesi nei precedenti 4 anni. Il pagamento della Naspi è corrisposto per un periodo che non va oltre le 24 mensilità. Ne hanno diritto:

  • Gli apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Per essere titolari di Naspi, inoltre, bisogna avere determinati requisiti come lo stato di disoccupazione e il requisito contributivo (ovvero si deve necessariamente aver versato i contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.