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La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare, al momento del pensionamento, la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria con le prestazioni pensionistiche aggiuntive.
Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Agli iscritti ai fondi pensione è inoltre garantito il diritto di accesso ad alcune tipologie di prestazioni anche prima del pensionamento
Prima del pensionamento
Anticipazione
In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.
Dal 1° gennaio 2007, l'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale per:
- spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche), in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica e fino al 75 per cento della posizione individuale maturata. Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;
- l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli, dopo 8 anni di iscrizione al fondo e fino al 75 per cento della posizione maturata;
- ulteriori esigenze dell'iscritto dopo 8 anni di iscrizione al fondo e fino al 30 per cento della posizione individuale maturata.
Per la maturazione degli otto anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto.
Anticipazioni: causali, tempi e importi richiedibili
Tipologia
Spese sanitarie
Acquisto e ristr. prima casa di abitazione
Ulteriori esigenze dell’iscritto |
Quando
Sempre
Dopo 8 anni
Dopo 8 anni |
importo
Fino al 75%
Fino al 75%
Fino al 30% |
Trasferimento della Posizione Individuale
Dal 1 gennaio 2007, l'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:
- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): l'iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto, trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
- per effetto di scelta volontaria: decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell'eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.
Riscatto della Posizione Individuale
Dal 1° gennaio 2007 l'aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un'altra forma pensionistica complementare, può:
- chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
- mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.
Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
- il 50% della posizione maturata (riscatto parziale) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il 100% della posizione maturata (riscatto totale) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari collettive (fondi pensione negoziali e fondi pensione aperti ad adesione collettiva) possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva. Tuttavia il riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione viene tassato in misura più sfavorevole (23%) rispetto a quanto previsto negli altri casi di legge.
Nell'ipotesi di decesso dell'aderente in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l'intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall'iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Riscatto: causali e importi
Tipologia
- stato di invalidità permanente che comporti inidoneità assoluta all'attività lavorativa
- cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione > 48 mesi
- morte dell'iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica
- perdita dei requisiti di partecipazione (tassazione meno favorevole)*
- cessazione dell'attività di lavoro con conseguente inoccupazione > 12 e < 48 mesi
- procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria |
Importo
100%
100%
100%
100%
50%
50%
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*Questo tipo di riscatto potrebbe essere limitato esclusivamente per le "forme collettive"
Al pensionamento
Al pensionamento - Rendita
La rendita rappresenta la prestazione normale delle forme di previdenza complementare. Infatti, la legge impone che almeno il 50% del montante maturato sia erogato in forma di rendita. L'aderente che opta, in tutto o in parte, per la rendita ha solitamente diverse opzioni a sua disposizione: potrà optare per una rendita vitalizia immediata, o per una rendita che preveda la reversibilità su un altro soggetto o ancora per una tipologia di rendita che assicura la certezza del pagamento delle rate per un determinato numero di anni a prescindere dall'esistenza in vita del beneficiario.
Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.
Le prestazioni pensionistiche in rendita possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.
Al pensionamento - Capitale
Il lavoratore ha diritto a richiedere fino al 50% del montante maturato in capitale; l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale, se al momento del pensionamento, convertendo in rendita il 70% del montante finale l'importo della pensione complementare risulta inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili),
Tale facoltà è consentita anche agli aderenti ai fondi pensione in data antecedente al 29/04/1993; tuttavia in tal caso, la prestazione in capitale viene tassata in misura più sfavorevole rispetto a quanto previsto negli altri casi, applicando le vecchie regole fiscali all'intera prestazione. Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.
La prestazione in capitale può essere ceduta, sequestrata e pignorata solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.
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