Fiscalità
La disciplina fiscale della previdenza complementare delinea un sistema articolato nelle tre fasi di accumulazione, investimento ed erogazione. Questo modello è conosciuto come schema "ETT" (ESENZIONE, TASSAZIONE, TASSAZIONE) e distingue tra la disciplina: ContributiI contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67 all'anno. Ciò determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all'aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l'aliquota Irpef più alta per tale lavoratore sia del 28% (aliquota marginale Irpef, aumentata delle addizionali comunali e regionali), il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 360 Euro, con un risparmio fiscale pari a 140 Euro. Ai fini dell'applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro, nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico. Ai fini del calcolo delle somme deducibili non si computano le quote di TFR (trasferito dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare) che comunque sono esenti da imposta al momento del versamento alla forma pensionistica complementare. I contributi dedotti e le quote di TFR sono soggette ad una tassazione particolarmente agevolata nel momento in cui vengono erogati sotto forma di prestazione, anticipazione o riscatto da parte della forma pensionistica complementare. Prestazioni *Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati). La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è soggetta ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (c.d. ritenuta secca che non comporta ulteriori applicazioni di imposte) nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare si applica l'aliquota del 9% (come risulta dalla tabella seguente).
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate con quelle ordinarie nonché con quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.
* Le norme fiscali descritte si applicano alla parte di prestazione corrispondente ai montanti accumulati dopo il 1° gennaio 2007.
* Le norme fiscali descritte si applicano alla parte di prestazione corrispondente ai montanti accumulati dopo il 1° gennaio 2007. RendimentiI rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento. Torna all'Indice della Previdenza complementare e TFR) |
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