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Contribuzione fondo e investimento contributi

Che cos'è la Riforma

Lavoratori interessati
- Lavoratori non interessati

Forme pensionistiche complementari
- Fondi pensione chiusi o negoziali
- fondi pensione aperti
- Piani individuali pensionistici
- Fondi pensioni preesistenti

Scelta sulla destinazione del TFR
- Lavoratori assunti entro il 31/12/2006
- Lavoratori assunti dopo il 31/12/2006

Contribuzione
- Contribuzione fondi
- Investimento contributi

Prestazioni
- Prima del pensionamento
- Al pensionamento

Fiscalità
- Contributi
- Prestazioni
- Rendimenti

Covip

L'obiettivo di costruire una pensione che integra quella di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria viene realizzato dalle forme pensionistiche complementari attraverso la raccolta dei contributi e il loro investimento. A partire dal primo versamento effettuato, il fondo pensione apre, per ciascun lavoratore iscritto, una posizione individuale che viene alimenta dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse.


Contribuzione fondi

Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:

- il TFR futuro;
- i contributi a carico del lavoratore;
- i contributi a carico del datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro. Tale adesione non comporta l'obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro.
L'aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.
Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli accordi collettivi.


Investimento contributi

L'adesione alla previdenza complementare comporta il versamento dei flussi contributivi (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro) e l'investimento di tali flussi.
I contributi versati vengono infatti investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi affidati ai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all'esecuzione da parte dei creditori del gestore.
Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. La COVIP vigila sull'osservanza e il rispetto di tali regole. In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria.
In altre forme, l'investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso l'aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali. La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell'età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalente contenuto azionario, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l'adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente".
Il rendimento atteso dall'investimento è infatti fortemente correlato al livello di rischio che il lavoratore è disposto ad assumersi: a livelli di rischiosità più bassi corrispondono infatti rendimenti più bassi, viceversa, a livelli di rischio più elevato corrispondono , in generale, rendimenti più consistenti .
È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e con una politica di investimento idonea a realizzare con "elevata probabilità" rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale.

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