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Inadempimento del mutuario

A seconda delle condizioni contenute nel contratto di mutuo, nel caso di mancato o ritardato pagamento di un dato numero di rate, la banca è autorizzata a richiedere al cliente la restituzione dell'intero debito residuo (con relativi interessi), da effettuarsi entro un termine stabilito in atto; in caso di inadempienza, ha in genere titolo ad agire per la riscossione del debito, procedendo al pignoramento ed alla vendita all'incanto del bene eventualmente ipotecato. Se l'asta è al maggior offerente, il ricavato dalla vendita eccedente il debito residuo (con interessi) che il mutuante moroso deve restituire, viene trattenuta dalla banca e non è più rimborsata al cliente.

Le rate precedentemente pagate vengono trattenute dalla banca e vanno ad integrare il ricavato dell'asta per ricostituire il capitale prestato.

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