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Factoring
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Il Factoring è una figura negoziale di matrice anglosassone. Con il termine si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore che si chiama cedente si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dall propria attività imprenditoriale ad un altro imprenditore che si chiama factor, il quale, dietro un corrispettivo, si impegna a sua volta a fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione dei crediti ceduti fino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.
La cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell'accordo, ma lo strumento attraverso cui è possibile l'erogazione dei servizi da parte del factor. I crediti affidati in amministrazione al factor non devono di norma essere ceduti allo stesso;tuttavia nella maggior parte dei casi dietro il contratto di factoring si cela un'operazione di finanziamento dell'impresa cliente, infatti è prassi costante che il factor conceda all'impresa cliente anticipazioni sull'ammontare dei crediti gestiti. La cessione può avvenire in due modi differenti: pro solvendo: lasciando al cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei debiti ceduti; pro soluto: il factor si asssume il rischio di insolvenza dei debiti ceduti e in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente. La legge n. 52 del 1992 ha previsto l'istituzione di un albo delle imprese che praticano la cessione dei crediti d'impresa (albo tenuto a cura dalla Banca d' Italia). Tale legge non ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina giuridica del factoring,che per ciò continua ad essere considerato un contratto atipico, ma si è limitata a modificare la disciplina tradizionale della cessione dei crediti. Le norme della legge 52 del 1991 si applicano alle cessioni verso corrispettivo di soli crediti pecuniari e quando sussistano le seguenti condizioni: che il cedente sia un imprenditore; che i crediti ceduti siano imputabili a contratti stipulati dal cedente nel corso della sua attività imprenditoriale; che il cessionario sia una società o un ente avente personalità giuridica. I contratti stipulati dalle società di factoring sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie prevista dal decreto legislativo n. 385 del 1993, in quanto dette società sono comprese tra i soggetti che esercitano professionalmente attività di prestito e finanziamento.
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