Legge Fallimentare
TITOLO VI: Disposizioni penaliCAPO III: Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa
Art. 236. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo [o di amministrazione controllata,] siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo [o di amministrazione controllata,] si applicano: 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, di rettori generali, sindaci e liquidatori di società; 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo [o dell'amministrazione controllata]; 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
Art. 237. Liquidazione coatta amministrativa. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
Torna all'indice della Legge fallimentare
|
Le news dal blog
Eur/Usd Eur/Jpy Eur/Gbp
Eur/Usd Eur/Jpy Eur/Gbp
Loading ...