Legge Fallimentare
TITOLO III: Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazioneCAPO VI: Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti
Art. 185. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art. 136.
Art. 186. Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
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