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Legge Fallimentare

TITOLO III: Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

CAPO VI: Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti

 

Art. 185.
Esecuzione del concordato.

Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Si applica il secondo comma dell'art. 136.

 

Art. 186.
Risoluzione e annullamento del concordato.

Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.

 

 

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