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	<title>Legislazione</title>
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		<title>Definizione di finanza pubblica</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:55:59 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Diritto pubblico dell'economia]]></category>

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		<description><![CDATA[La finanza pubblica è l&#8217;espressione che si usa per le tematiche della ricerca e dell&#8217;impiego di risorse finanziarie da parte della pubblica amministrazione. Rappresenta i processi con cui enti pubblici e stati gestiscono i flussi monetari (raccolta, allocazione e usi) nel tempo. Campi di applicazione All&#8217;interno del settore generale della finanza, quello della finanza pubblica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>finanza pubblica</strong> è l&#8217;espressione che si usa per le tematiche della ricerca e dell&#8217;impiego di risorse finanziarie da parte della pubblica amministrazione.<br />
Rappresenta i processi con cui enti pubblici e stati gestiscono i flussi monetari (raccolta, allocazione e usi) nel tempo.</p>
<p><strong>Campi di applicazione</strong><br />
All&#8217;interno del settore generale della finanza, quello della finanza pubblica riguarda il finanziamento, il bilancio e la contabilità:<br />
- degli organismi intergovernativi, di livello sovranazionale (europeo, per esempio) o mondiale, in particolare la BCE, la BEI, L&#8217;FMI e la Banca mondiale. Si tratta di finanza pubblica di organismi internazionali;<span id="more-66"></span>- degli Stati e degli altri enti territoriali (regioni, province, comuni). Nella maggior parte dei paesi democratici l&#8217;istituzione centrale in materia di finanza pubblica è il Ministero dell&#8217;economia o delle finanze;<br />
- delle Banche Centrali;<br />
- degli organismi parastatali (per esempio la sicurezza sociale, servizi pubblici non concessi al privato, etc.).</p>
<p><strong>I principi su cui si basa</strong><br />
La finanza pubblica segue fondamentalmente questi grandi principi:</p>
<p>- principio di annualità,<br />
- principio di universalità,<br />
- principio di veridicità,<br />
- principio di integrità,<br />
- principio della confrontabilità,<br />
- principio la trasparenza.</p>
<p><strong>Il bilancio pubblico: procedure, risorse, spese</strong><br />
La procedura annuale di bilancio pubblico, la legge finanziaria in Italia, è un momento parlamentare molto importante in molti paesi. Le risorse e le spese considerate sono le seguenti:<br />
- Le risorse pubbliche provengono fondamentalmente dai prelievi fiscali, contributi obbligatori (imposte, tasse&#8230;) spesso completate dai mutui. Gli introiti derivanti dai timbri (postale, marca da bollo, ecc&#8230;)<br />
- Le spese pubbliche riguardano il funzionamento, gli investimenti e le redistribuzioni fiscali.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Equilibrio di bilancio e debito pubblico</strong><br />
Il saldo tra risorse pubbliche a netto dei prestiti e spese pubbliche è il surplus di bilancio o deficit pubblico dell&#8217;anno. Per giudicare la salute finanziaria di un Ente pubblico si possono guardare i seguenti indici:<br />
- Risorse a netto dei prestiti / spese</p>
<p>Altri indici permettono di giudicare la salute finanziaria di Enti pubblici nel loro complesso:<br />
Deficit pubblico / PIL,<br />
Debito pubblico / PIL,<br />
Carico del debito / PIL,</p>
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		<title>La regolamentazione della concorrenza in Italia</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto pubblico dell'economia]]></category>

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		<description><![CDATA[Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Criteri di applicazione 1) Principio di residualità; 2) Rinvio alla commissione in caso di dubbio sulla competenza; 3) Sospensione in caso di procedura già iniziata presso la Commissione; 4) Interpretazione delle norme nazionali in base ai principi dell&#8217;ordinamento comunitario in materia di disciplina della concorrenza. Intese restrittive della concorrenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Criteri di applicazione</strong> 1) Principio di residualità; 2) Rinvio alla commissione in caso di dubbio sulla competenza; 3) Sospensione in caso di procedura già iniziata presso la Commissione; 4) Interpretazione delle norme nazionali in base ai principi dell&#8217;ordinamento comunitario in materia di disciplina della concorrenza.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Intese restrittive della concorrenza (art. 2)</strong> <em>Sono considerati intese</em>: gli accordi; le pratiche concordati tra imprese; le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.<span id="more-64"></span> Per aversi un’intesa è necessaria la presenza di un incontro di più volontà di riferirsi a qualisiasi tipo di collaborazione o di coordinamento da parte di più imprese, da cui si possa dedurre una collusione tra le stesse, anche per atti concludenti, a prescindere dalla veste formale con cui l’intesa viene adottata.<em> Sono vietate le intese tra imprese</em> che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all&#8217;interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare, le intese volte a realizzare sul mercato nazionale le finalità di cui già all’art. 81 del Trattato.   <em>Deroghe al divieto di intese (art. 4)</em> Ci possono essere deroghe al divieto qualora le intese: servano a migliorare l’offerta e per questa via producano un sostanziale beneficio per i consumatori; servano ad assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale; siano utili ai fini dell&#8217;aumento della produzione, o del miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero del progresso tecnico o tecnologico.   Le deroghe vanno autorizzate espressamente dall’Autorità.   Possono essere autorizzate solo per un periodo limitato.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Abuso di posizione dominante (art. 3)</strong> È vietato l&#8217;abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all&#8217;interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all&#8217;accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l&#8217;oggetto dei contratti stessi.   <em>Posizione dominante</em>: posizione di potenza economica grazie a cui l’impresa è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato e di tenere comportamenti indipendenti dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.   Si identifica in base alla quota di mercato, intesa in relazione al: mercato del prodotto (merceologico), mercato territoriale (geografico).   Abuso: comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura del mercato in modo da ostacolare: a) la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato; b) lo sviluppo della concorrenza sul mercato.   Il comportamento abusivo deve risultare da elementi concreti e oggettivi e da validi riscontri probatori (l’onere della prova grava sull’AGCM).<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Operazioni di concentrazione (art. 5) </strong> L&#8217;operazione di concentrazione si realizza nei casi di: a) <em>fusione</em>, quando due o più imprese procedono a fusione; b) <em>controllo</em>, quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un&#8217;impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell&#8217;insieme o di parti di una o più imprese; c) <em>impresa comune</em>, quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un&#8217;impresa comune.   <em>Divieto (art. 6)</em> Le concentrazioni di per sé non sono vietate dalle legge, ma vengono vietate dall’AGCM se comportano, secondo la valutazione dell’Autorità, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Pubblicità ingannevole</strong> Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (recepisce direttiva pubblicità ingannevole);   D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627 (regolamento di procedura);   D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67 (recepisce direttiva pubblicità comparativa).   La <em>pubblicità ingannevole</em> è qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta e che abbia la capacità di pregiudicare il comportamento economico di questi soggetti oppure possa ledere un concorrente.   Essa è da considerarsi vietata.   La pubblicità deve essere: <em>palese, veritiera e corretta; chiaramente riconoscibile come tale</em>.   È regolata anche la pubblicità comparativa, in modo che la pubblicità: non sia ingannevole; non risulti sleale.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Autorità di vigilanza: Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato</strong> <em>Come interviene</em>:   a) su denuncia di un&#8217;impresa che ritenga di essere danneggiata dal comportamento contestato, di una pubblica amministrazione; di un’associazione, di un singolo cittadino;   b) d’ufficio, a seguito dell’acquisizione, comunque ottenuta, della notizia della possibile violazione (esclusa la pubblicità ingannevole);   c) a seguito di comunicazione delle imprese interessate (limitatamente al caso delle intese e delle concentrazioni: preventiva).   <em>Come procede</em> (d.P.R. n. 217/1998 (concorrenza) e d.P.R. n. 627/1996 (pubblicità ingannevole)): il caso viene assegnato alla Direzione competente per materia; la Direzione svolge un&#8217;indagine preliminare e propone all’Autorità di aprire o meno <em>un&#8217;istruttoria</em>; l’Autorità decide se avviare o meno un’istruttoria; nel caso che l&#8217;Autorità decida di avviare l&#8217;istruttoria, vengono avvertiti i soggetti direttamente interessati; l’istruttoria si svolge in forma partecipata; l’autorità ha poteri di indagine e di ispezione; le risultanze dell’istruttoria sono comunicate alle parti, a cui vengono segnalati i comportamenti ritenuti in violazione della normativa sulla concorrenza; le parti possono presentare memorie scritte fino a cinque giorni prima della chiusura dell&#8217;istruttoria e hanno diritto di essere ascoltate in audizione finale.   <em>L’Autorità decide</em>, la decisione può essere: [a] favorevole all’impresa (autorizzazione per le concentrazioni  e per le intese; di attestazione negativa per l’abuso di posizione dominante e per la pubblicità ingannevole); [b]sfavorevole all’impresa (di accertamento dell’infrazione; diffida di sospensione del comportamento; sanzione amministrativa (sanzione pecuniaria, obbligo di sospensione dell’attività di impresa)). Contro le decisioni dell’Autorità è ammesso ricorso al Tar e al Consiglio di Stato (in appello). Nella legislazione italiana non sono previste sanzioni di natura penale per violazioni della normativa sulla concorrenza. Solo per la pubblicità ingannevole, sono previste anche sanzioni penali.</p>
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		<title>Regolamento della concorrenza EU</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto pubblico dell'economia]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 3, lett. G del trattato Garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. Titolo V del Trattato (art. 81-86) Norme comuni sulla concorrenza; divieto di pratiche concordate; divieto di abuso di posizione dominante; individuazione della commissione come autorita’ di vigilanza; regole per la concorrenza nei servizi pubblici. Inoltre: regolamento n. 4064/89 regolazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Art. 3, lett. G del trattato</strong> Garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Titolo V del Trattato (art. 81-86)</strong> Norme comuni sulla concorrenza; divieto di pratiche concordate; divieto di abuso di posizione dominante; individuazione della commissione come autorita’ di vigilanza; regole per la concorrenza nei servizi pubblici.   Inoltre: regolamento n. 4064/89 regolazione delle concentrazioni.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Rapporti fra la normativa comunitaria e la disciplina nazionale sulla concorrenza</strong> <em>Principio di residualita’</em> (art. Legge 10 ottobre 1990, n. 287): la norma comunitaria prevale, quella nazionale si applica nei casi che non ricadono nel campo di applicazione della prima.<span id="more-61"></span> <em>Principio di territorialita’</em>: la norma comunitaria si applica in tutti i casi in cui la violazione della norma sulla concorrenza avviene in ambito comunitario o ha comunque effetti rilevanti in tale ambito.</p>
<p><strong>Accordi e pratiche concordate</strong>, Art. 81 Trattato (ex Art. 85)   <em>Sono incompatibili</em> con il mercato comune e vietati [1] tutti gli accordi tra imprese, [2] tutte le decisioni di associazioni di imprese e [3] tutte le pratiche concordate che [a] possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che [b] abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all&#8217;interno del mercato comune.   In particolare, sono incompatibili gli accordi consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d&#8217;acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all&#8217;accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l&#8217;oggetto dei contratti stessi.   Gli accordi, le associazioni di imprese o le pratiche concordate<em> possono essere ammessi se</em>: a) contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell&#8217;utile che ne deriva; b) evitano di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Abuso di posizione dominante, Art. 82 Trattato (ex Art. 86)</strong> È incompatibile con il mercato comune e vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato, che può consistere: [1] nell&#8217;imporre direttamente od indirettamente prezzi d&#8217;acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; [2] nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; [3] nell&#8217;applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; [4] nel subordinare la conclusione di contratti all&#8217;accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l&#8217;oggetto dei contratti stessi.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Concentrazioni (Reg. N. 139/2004)</strong> Si ha un&#8217;operazione di concentrazione: [a] quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione; [b] oppure quando una o più persone che già detengono il controllo di almeno un&#8217;impresa o una o più imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, il controllo dell&#8217;insieme o di parti di una o più altre imprese.   La concentrazione <em>non è ammessa quando</em>: [a] ha dimensione comunitaria (supera la “soglia comunitaria”); [b] determina una modifica duratura del controllo delle imprese interessate; [c] crea o rafforza una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso (art. 2).<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Autorità di vigilanza: Commissione (Direzione generale concorrenza), Articolo 85 Trattato (ex articolo 89)</strong> [a] istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d&#8217;ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti.   [b] qualora essa constati l&#8217;esistenza di un&#8217;infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.   [c] qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l&#8217;infrazione ai principi con una decisione motivata.   [d] può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Rete europea della concorrenza, regolamento n. 1/2003</strong> 1) Non è più necessario notificare alla Commissione la intesa, per cui art. 81 e 82 sono immediatamente applicabili, anche da parte di autorità nazionali [anche gli adempimenti in materia di concentrazioni vedono rapporti semplificati fra le autorità nazionali e la Commssione (reg. n. 139/2004)].   2) L’accordo è immediatamente operativo, non necessita di previa autorizzazione (sistema dell’eccezione legale), ma l’autorità di regolazione interviene, se ravvisa irregolarità, per dichiarare nullo l’accordo.   3) Le Autorità nazionali intervengono in modo parallelo o contestuale (non deve passare tutto prima per la Commssione): “decentramento”.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Per il funzionamento della REC (rete europea concorrenza)</strong>:   Scambio continuo e costante di informazioni fra la Commissione e le Autorità nazionali.   Regole comuni per i procedimenti.   Comitato consultivo (rappresentanti delle singole autorità nazionali).   Obbligo per l’Autorità nazionale di non pronunciarsi su di un caso su cui si è pronunciata la Commissione.</p>
<p><strong>Concorrenza nei servizi pubblici, Articolo 86 (ex articolo 90)</strong> Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato.   Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, <em>nei limiti in cui l&#8217;applicazione di tali norme non osti all&#8217;adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.</em></p>
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		<title>Quali sono gli aiuti statali</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Aiuti concessi dagli Stati (articolo 87, ex articolo 92): salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aiuti concessi dagli Stati (articolo 87, ex articolo 92)</strong>: salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Cosa sono?</strong> incentivi fiscali; riduzione oneri sociali e contributivi; incentivi finanziari.</p>
<p><strong>Di che tipo sono?</strong> A) <em>positivi</em>: elargizione di una somma di denaro; sovvenzioni a fondo perduto; contributi in conto interesse; finanziamento agevolato; credito d’imposta; concessione di garanzia.<span id="more-58"></span> B) <em>negativi</em>: agevolazioni fiscali; riduzione oneri sociali.</p>
<p><strong>Aiuti compatibili (art. 87, comma 2)</strong> sono compatibili con il mercato comune:   [A] gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall&#8217;origine dei prodotti;   [B] gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;   [C] gli aiuti concessi all&#8217;economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.</p>
<p><strong>Aiuti potenzialmente compatibili (art. 87, comma 3)</strong> possono considerarsi compatibili con il mercato comune:   [A] gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;   [B] gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell&#8217;economia di uno Stato membro;   [C] gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;   [D] gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all&#8217;interesse comune;   [E] le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.</p>
<p><strong>Procedura (articolo 88, ex articolo 93)</strong> La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Aiuti esistenti</strong> Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato (o mediante fondi statali), non è compatibile con il mercato comune a norma dell&#8217;articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Nuovi aiuti</strong> [A] alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.   [B] se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell&#8217;articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente.   [C] lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.</p>
<p><strong>Conseguenze</strong> Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.</p>
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		<title>Le libertà di circolazione</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/legislazione/56/le-liberta-di-circolazione.html</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto pubblico dell'economia]]></category>

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		<description><![CDATA[Quattro libertà di circolazione: delle merci; dei lavoratori; dei servizi; dei capitali. Articolo 3 (ex articolo 3) Ai fini enunciati all&#8217;articolo 2, l&#8217;azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all&#8217;entrata e all&#8217;uscita delle merci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quattro libertà di circolazione</strong>: delle merci; dei lavoratori; dei servizi; dei capitali.</p>
<p><strong>Articolo 3 (ex articolo 3)</strong> Ai fini enunciati all&#8217;articolo 2, l&#8217;azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:   a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all&#8217;entrata e all&#8217;uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;   b) un mercato interno caratterizzato dall&#8217;eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;   b) misure relative all&#8217;entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;   d) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno.<span id="more-56"></span></p>
<p><strong>Art. 14. 2</strong> Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei  capitali secondo le previsioni del presente Trattato.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Merci (unione doganale, art. 23 ss.)</strong> [A] riguarda il complesso degli scambi di merci;   [B] comporta : il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all&#8217;importazione e all&#8217;esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente; l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi;   [C] divieto delle restrizioni quantitative (e misure di effetto equivalente (art. 28 e 29): all&#8217;importazione; all’esportazione (eventuali limitazioni possono essere giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale);   [D] riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale (art. 31), al fine di escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all&#8217;approvvigionamento e agli sbocchi.   [E] il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;   [F] armonizzazione delle normative fiscali (art. 90).<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Lavoratori (art. 39)</strong> [A] la libera circolazione dei lavoratori all&#8217;interno della Comunità è assicurata.   [B] implica l’ abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l&#8217;impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.   [C] fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: di rispondere a offerte di lavoro effettive; di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un&#8217;attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l&#8217;occupazione dei lavoratori nazionali.   [D] di avere tutela in materia di sicurezza e miglioramento dell’ambiente di lavoro, condizioni di lavoro, sicurezza e protezione sociale sociale, informazione e rappresentanza sindacale, parità uomo- donna, trattamento dei cittadini terzi che soggiornano regolarmente nei Paesi della Comunità.   [E] di usufruire di programmi di formazione professionale.   [F] di rimanere, a condizioni che costituiranno l&#8217;oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.   [G] per garantire la libertà di circolazione dei lavoratori la Unione europea interviene anche con norme positiva e non solo con la posizione di obblighi agli Stati (es. FSE per promuovere mobilità geografica dei lavoratori).   [H] tali disposizioni non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione (intesa in senso restrittivo: rapporti con l’estero, difesa, ordine pubblico, giustizia, funzioni dirigenziali individuate da dpcm 7 febbraio 1994).</p>
<p><strong>Stabilimento (art. 43)</strong> [A] la libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.   [B] le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate.   [C] tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all&#8217;apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.   [D] sono adottate direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.   [E] sono escluse dall&#8217;applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all&#8217;esercizio dei pubblici poteri.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Servizi (artt. 49 e 50)</strong> [A] sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.   [B] i servizi comprendono in particolare: attività di carattere industriale,  attività di carattere commerciale, attività artigiane, attività delle libere professioni.   [C] senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l&#8217;esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.   [D] dir. 123/2006: rispetto di requisiti nazionali solo se non discriminatori; certificazione volontaria della qualità e codici di condotta; tutela dei destinatari dei servizi; sportelli unici e semplificazione amministrativa; cooperazione tra amministrazioni.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Capitali (art. 67)</strong> [A] sono vietate: tutte le restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi (ad es. No ad autorizzazioni per esportazione di valuta); le discriminazioni fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti; sul luogo di collocamento dei capitali.   [B] sono ammesse limitazioni per altre motivazioni (es. normativa antiriciclaggio, contrasto evasione fiscale).   [C] sono del pari ammesse le transazioni di denaro per pagamenti e non per investimenti (liberalizzazione dei pagamenti).</p>
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		<title>La regolazione dell&#8217;intervento pubblico</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Regolazione Intervento di tipo condizionale, che tende a porre le condizioni dell’agire, prefigurando criteri di comportamento ed assicurandone il rispetto (e non invece finalistico, che tende a raggiungere obiettivi). Si compone di interventi che fanno parte del mercato, nel senso che contribuiscono a conformarlo, per definire equilibri al suo interno. Non ha limiti di durata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Regolazione</strong> Intervento di tipo condizionale, che tende a porre le condizioni dell’agire, prefigurando criteri di comportamento ed assicurandone il rispetto (e non invece finalistico, che tende a raggiungere obiettivi).   Si compone di interventi che fanno parte del mercato, nel senso che contribuiscono a conformarlo, per definire equilibri al suo interno.   Non ha limiti di durata come suoi elementi costitutivi: le regole sono poste come valide in modo “atemporale” (come se valessero sempre).</p>
<p><strong>Elementi ricorrenti</strong> Mercato di riferimento, definito come: ambiente circoscritto; definito in base ad estensione geografica o settorializzato in base ai beni scambiati;<span id="more-52"></span> caratterizzato da atti di commercio liberi relativi ad un’attività economica individuale.   Amministrazione di regolazione.   Posizione di regole relative al funzionamento del mercato ed esercizio dei relativi poteri.   Controllo sull’applicazione delle regole e definizione delle situazioni soggettive dei singoli legate alla regolazione.</p>
<p><strong>Mercato</strong> <em>Mercato comunitario</em>:   mercato unitario di estensione comunitaria, definito come unico spazio comune in cui è presente un sistema uniforme di soggetti e transazione.   Viene definito attraverso: quattro libertà di circolazione; disciplina della concorrenza; aiuti di Stato.   <em>Settori rilevanti dei mercato comune</em>: articolazioni del mercato, comunitario e nazionale, caratterizzate da particolare rilevanza per l’economia comunitaria e nazionale (Comunicazioni, Energia, Credito, Borsa, Assicurazioni.</p>
<p><strong>Autorità di regolazione</strong> <em>Commissione.   Autorità amministrative indipendenti</em>: (A) operano a tutela di interessi “deboli”; (B) sono indipendenti: [1] nella nomina e nello svolgimento delle funzioni (alcune solo in quest’ultimo): dal governo; dai soggetti regolati); [2] indipendenza attraverso: modalità di nomina (non rieleggibilità); provenienza componenti da categorie “forti”; autonomia organizzativa e contabile; (C) hanno poteri riconducibili a tutti i poteri tipici dello stato (normativo (regolamenti); amministrativo (autorizzazioni, sanzioni); quasi giustiziale (decisioni di controversie)).</p>
<p><strong>Tipologia (principali)</strong>:   autorità garante per la concorrenza ed il mercato (l. n. 287/90);   autorità garante per le comunicazioni (AGCOM) (l. n. 481/1995; l. n. 249/1997;   autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) ( l. n. 481/1995; l.n. 239/2004);   commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (l.n. 216/1974; l.n. 281/1985);   banca d’Italia (l. n. 449/1893);   istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) (l.n. 576/1982; varie modifiche fino a d.lgs. n. 373/1998).</p>
<p><strong>Poteri di regolazione</strong> <em>Poteri di iniziativa</em> (d’ufficio; su istanza di parte; su proposta di altra amministrazione).   <em>Poteri istruttori</em> (poteri ispettivi; poteri strumentali/acquisizione di conoscenze; poteri consultivi).   <em>Poteri decisionali</em> (adozione di regolamenti; adozione di vari provvedimenti amministrativi (a contenuto ordinatorio: precetti o prescrizioni volti a consentire il buon funzionamento del mercato; a contenuto sanzionatorio: sanzioni (dal pagamento di somme din denaro fino all’espulsione dal mercato); a contenuto positivo: autorizzazioni, ammissioni)).</p>
<p><strong>Controllo</strong>:   riguarda direttamente il buon funzionamento del mercato.   Si esplica: sul piano verticale (tra comunità e amministrazioni statali); sul piano orizzontale (nei rapporti tra privati).</p>
<p><strong>Tecniche di tutela</strong> Garanzie dirette di libertà dei singoli.   Garanzie indirette attraverso divieti nei confronti degli stati oppure posizione di obblighi nei loro confronti.   Divieto di misure principali, ma anche di effetto equivalente.   Adeguamento per il futuro.</p>
<p><strong>Tutela dei singoli</strong> L’intervento di regolazione si traduce di riflesso nella tutela di tre tipi di situazioni soggettive verso i poteri pubblici nazionali: all’astensione da interventi (no adozione dazi); alla parità di trattamento; a comportamenti positivi (armonizzazione delle legislazioni: es. professioni).</p>
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		<title>La programmazione dell&#8217;intervento pubblico</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Per Programmazione si intende gli interventi di tipo finalistico, che non solo pongono le condizioni dell’agire sul mercato, ma configurano l’interesse pubblico come un risultato dell’agire, prefigurando a questo fine strumenti, risorse e mezzi di verifica. Ha precisi limiti di durata come suoi elementi costitutivi, definiti in funzione dell’obiettivo da raggiungere. Disciplina attività e non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per <strong>Programmazione</strong> si intende gli interventi di tipo finalistico, che non solo pongono le condizioni dell’agire sul mercato, ma configurano l’interesse pubblico come un risultato dell’agire, prefigurando a questo fine strumenti, risorse e mezzi di verifica.   Ha precisi limiti di durata come suoi elementi costitutivi, definiti in funzione dell’obiettivo da raggiungere.   Disciplina attività e non singoli atti, sulla base dell’unicità dello scopo perseguito.</p>
<p><strong>Elementi ricorrenti</strong> Riguardano specifiche attività, di natura economica, che indirizzano verso specifici obiettivi di interesse pubblico.<span id="more-49"></span>Qui non considerate: programmazioni di attività “non economica”; pianificazioni del territorio.   Amministrazione con competenze di programmazione: esterne (verso privati); interne (verso altre amministrazioni (qui non considerate)).   Presenza di uno specifico documento di programmazione (generale e talora particolare; amministrativo, talora legislativo).   Presenza di interventi di vincolo o di incentivo.   Verifica del perseguimento degli obiettivi.</p>
<p><strong>Nel modello tradizionale</strong> Carattere nazionale e generale.   Indicazione di obiettivi a carattere strutturale: fine comune come interesse pubblico imposto a destinatari (attività finalizzate nel contenuto).   Amministrazione di programmazione: centrale; unilaterale.   Forte presenza di programmazione interna (sistema di partecipazioni statali).   Regole definite da ordinamento interno e livelli superiori di piano.   Basata soprattutto su strumenti di command and control (indicazione specifica di strategie da seguire e verifica del loro rispetto).<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Nel modello attuale</strong> Carattere (mono- o pluri-) settoriale.   Indicazione di obiettivi meno rigidi: spesso si limita a gestione di fallimenti del mercato ed esternalità negative: fine comune (benessere collettivo) nel quadro di attività libere.   Amministrazione di programmazione: aumentano i centri di competenza, in corrispondenza con il ruolo di centri sovranazionali (UE) e locali (programmazione regionale); aumentano i profili di concertazione e di coinvolgimento dei destinatari nella programmazione.   Programmazione prevalentemente esterna.   Regole definite anche da principi comunitari e globali (es. principio di concorrenza).   Accordi, interventi incentivanti e disincentivanti.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Tecniche di programmazione</strong> Regolazione in funzione di programmazione (seguente a previsione coattiva adottata a livello politico: es. decisione di fonti energetiche da incentivare, regole volte a realizzazione incentivi).   Programmazione incentivante (positiva o negativa).   Creazione di mercati artificiali (es. certificati verdi).   Programmazione implicita (definizione di standards: es. inquinamento, accreditamento).   Concertazione (es. Patti territoriali).   Raccordo fra programmazioni (es. localizzazioni attività produttive).<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Tipologia</strong> <em>Attività di distribuzione</em>: distribuzione commerciale (non più definizione della struttura dell’offerta ma riduzione esternalità negative, esigenze di utenti nei vari contesti geografici); reti di carburante (efficienza di sistema distributivo, esigenze ambientali); distribuzione della stampa (ma ora superamento di programmazione di localizzazione).   <em>Turismo</em>: pianificazione nazionale triennale; programmazione di iniziative turistiche di interesse regionale; regolazione all’accesso di imprese turistiche; incentivi al turismo.   <em>Agricoltura</em>: programmazione per incentivi-disincentivi (Fse); documento programmatico agroalimentare; localizzazione zone agricole con strumenti urbanistici.   <em>Servizi pubblici economici</em>: comunicazioni elettroniche (Radio-TV): piani di numerazione, di ripartizione delle frequenze; trasporti (Piani nazionali, regionali, urbani del traffico); energia (Programmazione di settore da parte dello Stato, Piani energetici regionali, Programmazione per incentivi); servizi idrici (Programmazione nazionale regionale).   <em>Servizi di interesse generale</em>: sanità (piano sanitario nazionale, piani regionali); servizi sociali (Programmazione nazionale, regionale, di zona).   <em>Ambiente (comunitario, nazionale, locale)</em>: piani di tutela della qualità dell’aria; piani di tutela delle acque; zonizzazione per inquinamento acustico, elettrosmog; gestione dei rifiuti.</p>
<p><strong>Limiti</strong> Carenza di sistema informativo: difficoltà a capire se intervenire, come e per quali risultati.   Difficoltà di coordinamento: poteri di veto; sindrome di nimby (not in my backyard): amplificata da limiti di partecipazione.   Difficoltà di valutazione e verifica.<br />
Tutela dei destinatari   Garanzie procedurali: partecipazione; trasparenza.   Garanzie processuali: impugnazione di piani per via amministrativa; eventuale controllo di costituzionalità di piani approvati con legge.</p>
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		<title>L&#8217;intervento pubblico sulle attività produttive</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:17:44 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[I poteri pubblici intervegono nell’economia attraverso interventi puntuali sulle attività produttive che possono essere: di impulso e sostegno; di conformazione e controllo. Interventi di impulso e sostegno: Attribuzione consensuale ai privati di vantaggi di vario tipo, per fini di politica economica generale; Si sviluppano soprattutto nel periodo dello “Stato del benessere”; Hanno come destinatari in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I poteri pubblici intervegono nell’economia attraverso interventi puntuali sulle attività produttive che possono essere:   di impulso e sostegno;   di conformazione e controllo.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Interventi di impulso e sostegno</strong>:   Attribuzione consensuale ai privati di vantaggi di vario tipo, per fini di politica economica generale;   Si sviluppano soprattutto nel periodo dello “Stato del benessere”;   Hanno come destinatari in prevalenza le imprese;   Si configurano essenzialmente come benefici patrimoniali, talora come vantaggi non pecuniari (es. interventi di semplificazione).<span id="more-46"></span><em>Benefici patrimoniali</em>: gli interventi che si configurano come benefici patrimoniali possono essere:   [1] agevolazioni tributarie e contributive [riduzione delle imposte (materia imponibile, aliquote, ecc.); credito d’imposta (finalizzato, es. ai investimenti); bonus fiscale (generalemnte a fondo perduto); agevolazioni contributive];   [2] trasferimenti di flussi finanzari [[a] sovvenzioni -finanziamenti a imprese e privati (contributi: senza previsione di una restituzione delle somme corrisposte; finanziamenti: con restituzione (direttamente all’ente pubblico)); [b] credito agevolato: ammissione privilegiata dell’impresa al indebitamento bancario, grazie alla garanzia dell’ente pubblico];   [3] incentivi propulsivi [provvidenze rivolte a favorire lo sviluppo di particolari tipologie di attività produttive (innovazione tecnologica, imprenditoria giovanile, imprenditoria femminile, imprese cooperative)];   [4] interventi a favore di imprese in crisi o di aree economiche svantaggiate<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Interventi di conformazione e di controllo</strong><br />
Determinano attraverso divieti e controlli dei vincoli alle attività produttive (uso di autorizzazione e concessione).   <em>Sono stati previsti in particolare</em>:   [1] nell’agricoltura (imposizione di prezzi; imposizione di limiti alla produzione per ragioni di tutela ambientale, del paesaggio, del territorio);   [2] nell’industria (imposizione di limiti alla produzione per ragioni di tutela ambientale, del paesaggio, del territorio);   [3] nel commercio (contingentamento, sistema delle licenze; imposizione di limiti alla produzione per ragioni di tutela ambientale, del paesaggio, del territorio; controlli dei prezzi e delle tariffe).</p>
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		<title>La privatizzazione dei beni pubblici</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Attività amministrativa. Le nozioni fondamentali sono quelle di: Procedimento amministrativo; Atto (provvedimento amministrativo, mero atto); Contratto Autorizzazione L’autorizzazione è un provvedimento mediante il quale l’amministrazione, dopo aver valutato la presenza di determinati requisiti, rimuove dei limiti all&#8217;esercizio di un diritto del richiedente, relativo ad un’attività sottoposta regolazione pubblica. Concessione La concessione è un provvedimento mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Attività amministrativa</strong>.   Le <em>nozioni fondamentali</em> sono quelle di:   Procedimento amministrativo;   Atto (provvedimento amministrativo, mero atto);   Contratto<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Autorizzazione</strong> L’autorizzazione è un provvedimento mediante il quale l’amministrazione, dopo aver valutato la presenza di determinati requisiti, rimuove dei limiti all&#8217;esercizio di un diritto del richiedente, relativo ad un’attività sottoposta regolazione pubblica.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Concessione</strong> La concessione è un provvedimento mediante il quale l’amministrazione, riconosce ad un privato il diritto di esercitare un’attività di per sé riservata al soggetto pubblico.<span id="more-44"></span>Il privato opera direttamente per la realizzazione dell’interesse pubblico.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Contratti</strong> Atto giuridico bilaterale con cui l’amministrazione stabilisce un accordo con un’altra parte al fine di costituire e regolare un rapporto giuridico.   <em>Contratti attivi</em>: acquisisce somme di denaro a fronte dell’alienazione di beni o della prestazione di altre attivita’.   <em>Contratti passivi</em>: si assicura da parte di terzi determinate prestazioni (erogazione di servizi, realizzazione di opere, ecc.) a fronte della corresponsione di somme di denaro.   La volonta’ di contrattare dell’amministrazione non e’ libera, come quella del privato, ma si conforma a precisi modelli procedimentali (<em>evidenza pubblica</em>).<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Evidenza pubblica </strong> Modello procedimentale che l’amministrazione deve seguire per giungere alla conclusione di un contratto, al fine di esercitare correttamente la propria autonomia negoziale.   <em>A che serve?</em> Assicurare alla P.A. condizioni contrattuali vantaggiose mediante lo stimolo alla concorrenza tra i privati;   garantire all’interno della procedura concorrenziali la par condicio tra i concorrenti;   garantire la massima trasparenza all’azione amministrativa.   <em>Schema dell’evidenza pubblica</em>:   Deliberazione a contrattare;   Bando di gara;   Scelta del contraente (da considerare sia i metodi di scelta del contraente e che i criteri di aggiudicazione);   Conclusione del contratto;   Approvazione del contratto.   <em>Metodi di scelta</em>:   Procedure aperte: asta pubblica;   Procedure ristrette: appalto concorso e la licitazione privata;   Procedure negoziate: trattativa privata.   <em>Criteri di aggiudicazione</em>: massimo ribasso (individua il contraente che ha offerto il servizio al prezzo più basso), offerta economicamente più vantaggiosa (ha il fine di far sì che il contraente sia scelto non solo in base al prezzo praticato, ma anche in base alla qualità del servizio offerto).</p>
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		<title>Le privatizzazioni</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/legislazione/41/le-privatizzazioni.html</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto pubblico dell'economia]]></category>

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		<description><![CDATA[Le privatizzazioni consistono nella sostituzione del regime giuridico di diritto pubblico con quello di diritto privato. Possono riguardare: i soggetti (in particolare le imprese); le attività (si ha una restrizione dell’area di attività prima coperta dalla riserva di legge per quanto riguarda l’intervento pubblico: rinvio, servizi pubblici); i beni: rinvio, contratti. Privatizzazioni delle imprese pubbliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le privatizzazioni</strong> consistono nella sostituzione del regime giuridico di diritto pubblico con quello di diritto privato.   Possono riguardare:   i soggetti (in particolare le imprese);   le attività (si ha una restrizione dell’area di attività prima coperta dalla riserva di legge per quanto riguarda l’intervento pubblico: rinvio, servizi pubblici);   i beni: rinvio, contratti.</p>
<p><strong>Privatizzazioni delle imprese pubbliche</strong> Prima del 1990: <em>smobilizzo</em>.   Il sistema delle partecipazioni statali consentiva di per sé, se l’impresa era organizzata come S.P.A., la vendita delle azioni a privati e quindi l’uscita dell’impresa dal controllo pubblico.<span id="more-41"></span><strong>Smobilizzo</strong> Gli interventi di smobilizzo avevano tre caratteristiche:   [1] la decisione di smobilizzare spettava essenzialmente all’ente capogruppo;   [2] la procedura di dismissione veniva stabilita dalla stessa holding che effettuava la vendita;   [3] il corrispettivo della vendita non finiva al tesoro, ma nelle casse dell’ente pubblico capogruppo.</p>
<p><strong>Privatizzazioni</strong> Si sviluppano in conseguenza della crisi della finanza pubblica, con l’obiettivo di:   diminuire l’indebitamento pubblico: per questo il corrispettivo della vendita viene ora fatto affluire al Tesoro (lo Stato diventa direttamente azionista);   rendere più efficienti le imprese pubbliche</p>
<p><strong>Tipologia delle privatizzazioni</strong> sul piano <em>soggettivo:   formali (fredde):</em> si trasforma il precedente assetto organizzativo in s.p.a., che diventa i modello organizzativo prevalente, ma il controllo azionario rimane in mano pubblica: è l’ipotesi prevalente;   <em>sostanziali (calde)</em>: le azioni vengono trasferite in tutto o in parte ai privati.</p>
<p><strong>Varie modalità: a seconda dell’assetto originario</strong> [1] soppressione di aziende pubbliche e successiva attribuzione delle loro attività ad s.p.a. appositamente costituite (ad es. Azienda di stato per i servizi telefonici: soppressa e le sue attività sono state trasferite a IRITEL, poi divenuta TELECOM);   [2] trasformazione di imprese-ente in società per azioni (IRI, ENEL, INA, banche pubbliche);   [3] trasformazione di aziende in imprese ente e di ente in s.p.a (Ferrovie dello Stato, Poste).</p>
<p><strong>Procedura (linee generali)</strong> Il passaggio fondamentale è quello da impresa ente a impresa s.p.a. [esso viene operato per legge (n. 35/92 e n. 359/92) o per delibera di organo competente (CIPE comit intermin programm econom (ex legge n. 359/92)].   Importante anche il passaggio da società con partecipazione pubblica a società privatizzata (legge n. 474/1994).<br />
<em> Trasformazione</em>:   individuazione del capitale: da fondo di dotazione dell’ente si passa a determinazione di capitale sociale: attraverso accertamento determinato con decreto del Ministero del tesoro;   individuazione degli azionisti: l’emissione delle azioni viene operata in riferimento al capitale sociale e le stesse vengono attribuite al Ministero del tesoro.<br />
<em> Revisione del regime giuridico dei rapporti</em>:   passaggio dalla veste di “concessionari per legge” a quella di concessionari secondo la procedura normale.<br />
<em> Vendita delle azioni (l. 474/94)</em>:   offerta pubblica di vendita;   cessione delle azioni mediante trattativa diretta;   sistema misto.<br />
<em> Misure di salvaguardia</em>:   [1] previsione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento (divieto di cessione quote per un certo periodo, accettazione di determinate condizioni gestionali, ecc.), disposto con atto del governo e utilizzato in caso di cessione mediante trattativa diretta;   [2] determinazione di limiti al possesso azionario da parte di privati (ad es.: max 5%);   [3] determinazione di limiti all’autonomia statutaria (es. modalità elezione amministratori);   [4] golden share (l. 474/94): gradimento all’assunzione di partecipazioni oltre il 20% del capitale sociale; gradimento alla conclusione di patti o accordi relativi alla stessa quota; veto alle delibere di scioglimento, fusione, trasferimento, scissione, trasferimento della sede; nomina di un certa percentuale di amministratori; c’è una forma di controllo senza proprietà, giustificata da ragioni di interesse pubblico.</p>
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