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	<title>Legislazione &#187; Diritto Fallimentare</title>
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		<title>Amministrazione straordinaria grandi imprese insolventi</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:23:52 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Diritto Fallimentare]]></category>

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		<description><![CDATA[Per evitare che il fallimento porti alla disgregazione aziendale è stata introdotta nel nostro ordinamento una procedura di amministrazione straordinaria alla quale si applica la disciplina della liquidazione coatta amministrativa ma con particolari adattamenti volti a conseguire il risanamento dall’azienda. Competente a decidere l’ammissione delle imprese all’amministrazione straordinaria è il Tribunale su ricorso del debitore, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per evitare che il fallimento porti alla disgregazione aziendale è stata introdotta nel nostro ordinamento una procedura di amministrazione straordinaria alla quale si applica la disciplina della liquidazione coatta amministrativa ma con particolari adattamenti volti a conseguire il risanamento dall’azienda. Competente a decidere l’ammissione delle imprese all’amministrazione straordinaria è il Tribunale su ricorso del debitore, del pubblico ministero o d’ufficio ed è necessario che controlli la sussistenza di alcuni presupposti:<span id="more-20"></span> -SOGGETTIVI possono essere ammesse le imprese assoggettabili al fallimento con esclusione delle imprese pubbliche soggette alla liquidazione coatta amministrativa<br />
- OGGETTIVI occorre che le imprese commerciali siano in stato di insolvenza, abbiano almeno da 1 anno un numero di dipendenti non inferiore a 200 e abbiano un indebitamento pari ad almeno 2/3 del totale dei beni che costituiscono l’attivo dello stato patrimoniale. In presenza di questi presupposti il tribunale deve emettere una sentenza dello stato di insolvenza che è simile a quella di fallimento in quanto vengono nominati il giudice delegato e uno o tre commissari giudiziali, poi si ordina all’imprenditore di depositare le scritture contabili in cancelleria e si assegna un termine entro il quale i creditori devono presentare le domande di insinuazione. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza viene avviato un procedimento volto ad ammettere l’amministrazione straordinaria solo se vengono accertate prospettive di recupero. Alla sentenza seguono gli stessi effetti di fallimento tranne quelli incompatibili con la prosecuzione della gestione. I crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio si considerano crediti di massa. Se la sentenza riguarda una società i suoi effetti si estendono ai soci illimitatamente responsabili anche se receduti esclusi o defunti, purchè la sentenza sia stata pronunciata entro l’anno successivo allo scioglimento parziale ed attenga ai debiti contratti anteriormente a questa data.<br />
Dopo la nomina il commissario deve depositare nella cancelleria del tribunale una relazione in cui indica le cause di insolvenza ed esprime la propria valutazione sulle prospettive di recupero che deve potersi realizzare o tramite la cessione dei complessi aziendali o tramite un programma di ristrutturazione. Una copia della relazione deve essere trasmessa al Ministro delle attività produttive che esprime il proprio parere. Entro 30 giorni il tribunale ha 2 possibilità:<br />
1.o dichiara il fallimento se ritiene che nessuno dei 2 programmi è realizzabile<br />
2.o dichiara la procedura di apertura dell’amministrazione straordinaria con cui dispone la prosecuzione dell’esercizio d’impresa con la nomina di un commissario straordinario entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto di apertura dell’amministrazione straordinaria.<br />
Quando l’impresa insolvente può essere assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria e vi viene ammessa, e ricorrono le condizioni di recupero dell’equilibrio economico la disciplina delle impugnazioni è più complessa. Le opposizioni vanno proposte da ogni interessato davanti alo stesso tribunale,se accolte perché l’impresa non ha natura commerciale o perché manca lo stato di insolvenza il tribunale revoca lo stato di insolvenza altrimenti se l’opposizione viene accolta solo perché mancano i presupposti dimensionali occorre attendere che la sentenza di revoca passi in giudicato e solo dopo il tribunale deve disporre la conversione della procedura in fallimento. Una situazione diversa si ha quando è stato dichiarato il fallimento di un impresa soggetta ad amministrazione straordinaria, in quanto rimane da accertare se è realizzabile uno dei programmi di riequilibrio. Pertanto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l’opposizione, il tribunale invita il curatore a depositare entro 30 giorni in cancelleria una relazione da trasmettere anche al Ministro delle attività produttive in cui esprima una valutazione circa la possibilità di realizzare uno dei 2 programmi di riequilibrio economico cosi se il tribunale ritiene uno dei 2 programmi realizzabili dispone la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria altrimenti prosegue la procedura di fallimento. La disciplina dei reclami è analoga a quella fallimentare infatti quando il tribunale respinge il ricorso per lo stato di insolvenza il rigetto avviene con decreto motivato contro il quale è ammesso il reclamo del ricorrente alla corte d’appello, tuttavia se ricorrono i presupposti del fallimento la corte deve rinviare gli atti al tribunale per la pronuncia della dichiarazione di fallimento. Competente a scegliere quale dei programmi di riequilibrio debba essere adottato è il Commissario straordinario il quale redige il programma sotto la vigilanza del Ministro delle attività produttive e deve presentarglielo entro 60 giorni successivi all’apertura della procedura. L’esecuzione del programma è poi autorizzata dal Ministro delle attività produttive entro 30 giorni dalla presentazione, il termine per l’autorizzazione decorre dalla data della decisione della commissione. Il programma deve salvaguardare l’unità dei complessi aziendali e indicare i beni destinati alla prosecuzione dell’impresa. I 2 programmi alternativi hanno una differenza di fondo: col programma di cessione dei complessi aziendali si avvia una fase liquidatoria nel senso che si dimettono i beni aziendali e il ricavato delle cessioni è destinato a soddisfare i creditori concorrenti. Con il  programma di ristrutturazione si persegue il risanamento dell’impresa in modo che può pagare i creditori.<br />
La cessazione della procedura di amministrazione straordinaria si verifica quando il Tribunale dispone la conversione in fallimento. La conversione può essere disposta anche al termine della procedura o alla scadenza del Tribunale autorizzato. La chiusura dell’amministrazione straordinaria si ha:<br />
1.quando non sono state presentate insinuazioni al passivo<br />
2.quando alla scadenza dei 2 programmi risulta eliminato lo stato di insolvenza<br />
3.quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo<br />
4.quando sono soddisfatti tutti i crediti<br />
solo in caso di chiusura dell’amministrazione straordinaria per ripartizione finale dell’attivo il Tribunale può disporne la riapertura su istanza del debitore o di qualunque creditore quando ricorrano condizioni analoghe a quelle previste per la riapertura della procedura di fallimento. La cessazione può avvenire anche per conocordato.<br />
Può accadere che sia stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria un’impresa facente parte di un gruppo in questo caso anche le altre imprese possono essere ammesse a detta procedura,l’estensione dell’amministrazione straordinaria va disposta quando risulta opportuna la gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo, questa si applica in 2 fasi delle sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e del successivo decreto di apertura dell’amministrazione straordinaria. A seguito della sentenza dello stato di insolvenza sono attribuiti al commissario giudiziale particolari poteri per la reintegrazione del patrimonio dell’impresa insolvente ed è legittimato a denunciare le irregolarità degli amministratori delle altre società del gruppo.<br />
Quando lo stato di insolvenza riguarda imprese commerciali che abbiano almeno 500 lavoratori e debiti per almeno 300 milioni di euro si può applicare una procedura di amministrazione straordinaria diretta a realizzare il risanamento dell’impresa. L’ammissione è immediata, va presentata dall’imprenditore direttamente al Ministro delle attività produttive con ricorso al tribunale per la dichiarazione dello9 stato di insolvenza. Il Ministro decide l’ammissione della procedura e nomina il commissario straordinario al quale è affidata l’amministrazione dell’impresa. Se il tribunale respinge il ricorso o accerta l’inesistenza dei presupposti cessano gli effetti del provvedimento di ammissione in caso contrario il commissario entro 180 giorni dal decreto di nomina deve presentare al Ministro il programma di ristrutturazione che non può avere una durata superiore ai 2 anni. Nel programma può essere anche previsto che la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato nel quale si possono proporre:<br />
la suddivisione dei creditori in classi<br />
trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse<br />
soddisfazione dei creditori anche mediante accolli fusioni o altro operazioni societarie<br />
la proposta di concordato può essere presentata anche prima dell’accertamento del passivo ed è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti o il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella stessa classe. Se la maggioranza viene raggiunta il tribunale approva il concordato anche con  il dissenso di una o più classi di creditori. Se invece il tribunale respinge il concordato il commissario straordinario può proseguire l’attività imprenditoriale se presenta un programma di cessione dei beni aziendali,altrimenti se questo non viene presentato il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento che viene pronunciata anche quando il Ministro non ha autorizzato l’esecuzione del programma di ristrutturazione.</p>
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		<title>La procedura fallimentare</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:16:13 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Diritto Fallimentare]]></category>

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		<description><![CDATA[La complessità della procedura fallimentare esige che essa si svolga attraverso fasi determinate. La prima è quella della conservazione ed amministrazione del patrimonio del fallito. Essa si caratterizza innanzitutto per l&#8217;apposizione dei sigilli che viene disposta con la sentenza di fallimento ed eseguita dal curatore sui beni presenti nella sede principale dell&#8217;impresa e di cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La complessità della procedura fallimentare esige che essa si svolga attraverso fasi determinate. La prima è quella della <strong>conservazione ed amministrazione del patrimonio del fallito</strong>. Essa si caratterizza innanzitutto per l&#8217;apposizione dei sigilli che viene disposta con la sentenza di fallimento ed eseguita dal curatore sui beni presenti nella sede principale dell&#8217;impresa e di cui deve compiere processo verbale. Non sono invece sigillabili le scritture contabili, il denaro e i titoli scaduti.<span id="more-18"></span> L&#8217;apposizione dei sigilli è un provvedimento temporaneo a cui segue la redazione dell<strong>&#8216;inventario</strong> sempre ad opera del curatore, avvisati il fallito ed i creditori. Una volta inventariati tutti i beni del fallito sono presi in consegna dal curatore che può nominare anche uno stimatore. Tale inventario deve essere depositato nella cancelleria del tribunale a disposizione di chi ne abbia interesse. Per i beni immobili o mobili registrati il curatore deve notificare copia della sentenza presso gli uffici competenti per le annotazioni necessarie. Avendo redatto inventario il curatore diviene custode dei beni ed ha il compito di amministrarli. Inoltre il curatore può allegare all&#8217;inventario un elenco dei creditori con la descrizione dei loro diritti, nonché un elenco dei beni in possesso del fallito ma di cui non è proprietario e pertanto non possono essere destinati alla liquidazione. Infine il curatore deve predisporre il bilancio dell&#8217;ultimo esercizio. La riforma delle società ha dato alle SPA la possibilità di costituire un <strong>patrimonio da destinare ad uno specifico affare</strong>. Il patrimonio destinato non è oggetto di garanzia generica da parte dei creditori del fallito ma è a garanzia dei creditori di quell&#8217;affare. Dunque l&#8217;amministrazione del patrimonio destinato è sempre in capo al curatore ma deve compiere gestione separata. Se il patrimonio è capiente il curatore può tutelare la cessione e se non possibile procedere alla liquidazione, se invece risulta incapiente il curatore provvede alla sua liquidazione con autorizzazione del giudice delegato. Il corrispettivo della cessione o liquidazione sono acquisiti nell&#8217;attivo fallimentare. Ha fini conservativi e quindi attiene a tale prima fase la <strong>continuazione dell&#8217;impresa del fallito</strong>, consentita in 2 ipotesi: quando dall&#8217;interruzione possa derivare un danno grave il tribunale può contestualmente alla dichiarazione di fallimento autorizzare la continuazione temporanea dell&#8217;impresa, se non arreca pregiudizio ai creditori, oppure quando il curatore e il comitato ritengono opportuno riprendere l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa, il giudice delegato autorizza l&#8217;esercizio. La continuazione ha pur sempre carattere provvisorio e ne è responsabile il curatore. Il comitato deve comunque essere informato ogni tre mesi circa l&#8217;esercizio e ogni 6 mesi il curatore deve redigere un rendiconto dell&#8217;attività. I debiti contratti durante l&#8217;esercizio provvisorio sono da considerarsi debiti di massa da pagarsi in prededuzione. Il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole dei creditori, può autorizzare l&#8217;<strong>affitto</strong> dell&#8217;azienda del fallito a terzi.<br />
La seconda fase è quella dell&#8217;<strong>accertamento del passivo</strong> che è volta ad individuare i creditori ed eventuali privilegi, nonchè ad accertare i crediti di restituzione di cose mobili e immobili di proprietà di terzi, ma in possesso del fallito. Deve pertanto innanzitutto attuarsi una <strong>verifica dei crediti</strong> che si attua in varie fasi: il curatore ha l&#8217;obbligo di <strong>avviso ai creditori per la verifica</strong>, comunicando a mezzo lettera raccomandata fax o posta elettronica il termine entro il quale devono far pervenire alla Cancelleria le loro domande e la data dell&#8217;udienza. In seguito a ciò i creditori devono presentare <strong>domanda di ammissione al passivo</strong> (insinuazione), che deve contenere- l&#8217;ammontare del credito, eventuali privilegi e su quali beni viene a cadere la garanzia, 30 giorni prima dell&#8217;udienza di verifica. Alla luce di tali domande il curatore predispone un <strong>progetto di stato passivo</strong> che deve essere depositato almeno 15 giorni prima dell&#8217;udienza di verifica e dove sono indicati i creditori ammessi, quelli ammessi con riserva e quelli esclusi. Avviene così l&#8217;<strong>adunanza di verificazione</strong>, dove il giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto, accogliendola respingendola o dichiarandola inammissibile. Non è necessaria la presenza delle parti, se una domanda è dichiarata inammissibili e il creditore può riproporla. Il giudice inoltre accogliendo la domanda può indicare il grado di prelazione, oltre a poter sciogliere le riserve per i creditori che fossero stati ammessi con riserva. Se le operazioni non possono risolversi in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di 8 giorni. In seguito alla verifica effettuata il giudice <strong>forma lo stato passivo e lo dichiara esecutivo</strong>. Il curatore deve dare notizia ai creditori che lo stato passivo si è formato e che il documento è depositato presso la Cancelleria. Può darsi che nel patrimonio del fallito vengano attratti dei beni mobili o immobili su cui un terzo vanta dei diritti reali o personali e pertanto quest&#8217;ultimo può richiedere i propri beni attraverso: domanda di rivendicazione ( con cui accerta la proprietà di un bene illegittimamente acquisito alla massa attiva), domanda di restituzione (con cui ottenere la restituzione del bene) e domanda di separazione ( attraverso cui i titolari di un diritto reale di garanzia mirano a sottrarre tali beni dalla procedura fallimentare). Può succedere che il curatore accerti che <strong>non può essere acquisito attivo</strong> da distribuire ad alcuno dei creditori. In tal caso egli deve avvisare il tribunale almeno 20 giorni prima dell&#8217;udienza di verifica, comunicando poi il decreto del tribunale ai creditori che possono presentare domanda in corte d&#8217;appello nei 15 giorni successivi. Dichiarato esecutivo lo stato passivo, i creditori o i terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso del fallito possono <strong>opporsi</strong> alla decisione del giudice delegato attraverso: opposizione allo stato passivo, impugnazione di crediti altrui, revocazione. La riforma ha provveduto per tutte e tre una <strong>procedura comune</strong>, ovvero che tali impugnazioni si propongono con ricorso da depositare in cancelleria entro 30 giorni dalla comunicazione del curatore. Il tribunale fissa un&#8217;udienza in camera di consiglio e fissa un termine entro il quale il ricorrente deve notificare alla parte contro la quale agisce, al curatore e al fallito. Tra la notifica e l&#8217;udienza devono intercorrere 30 giorni liberi. Il tribunale raccoglie le prove ed eventuali contestazioni delle parti, se non ve ne sono accoglie la domanda con decreto non reclamabile e alle parti resta la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro 30 giorni. L<strong>&#8216;opposizione</strong> allo stato passivo può essere fatta dal creditore non ammesso, da quello ammesso con riserva eo da quelli a cui non è stato riconosciuto il diritto di prelazione. L&#8217;opposizione è proposta contro il curatore. Ciascun creditore ammesso può <strong>impugnare</strong> lo stato passivo in ordine all&#8217;amministrazione dei crediti altrui, al fine di evitare alterazioni del passivo, pertanto al procedimento partecipa anche il curatore. Quando lo stato passivo non è più opponibile o impugnabile è possibile proporre <strong>revocazione</strong>, se un credito non è stato accolto oppure è stato immesso, qualora prima della chiusura del fallimento si siano verificate due ipotesi: se si scopre che l&#8217;ammissione di un credito è stata determinata da falsità, dolo o errore, oppure si rinvengano documenti decisivi prima ignorati. La domanda di revocazione può essere proposta da chiunque abbia interesse. Sono ammesse anche <strong>domande tardive di credito</strong>, fino a 12 mesi dopo il decreto di esecutività dello stato passivo, oltre solo se si prova che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile. Ciò concede soltanto di partecipare alle ripartizioni posteriori; salvo se assistiti da causa di prelazione o se il ritardo dipendeda cause non imputabili.<br />
Tutti i beni del fallito o quelli che in seguito ad azione revocatoria sono rimasti nel patrimonio dello stesso formano lo <strong>stato attivo</strong> del fallimento. Con la <strong>liquidazione</strong> dell&#8217;attivo i beni del fallito vengono venduti ai fini del soddisfacimento dei creditori. La Riforma ha previsto che la liquidazione deve procedere secondo un<strong> programma</strong> predisposto dal curatore e approvato dal giudice, previo parere vincolante del comitato, formato entro 60 giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo. E&#8217; anche possibile che il programma debba essere modificato successivamente, pertanto il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. I singoli beni potranno essere venduti solo se si è stabilita l&#8217;impossibilità di vendere l&#8217;azienda nella sua interezza. Il nuovo, articolo 107 prevede che la liquidazione dell&#8217;attivo avvenga tramite procedure competitive, le modalità e i tempi previsti nel piano. Con l&#8217;approvazione del programma di liquidazione non è più necessaria la singola autorizzazione del giudice per ogni vendita, che tuttavia può sospendere tali operazioni se ricorrono i giustificati motivi. E&#8217; inoltre necessaria la pubblicità dell&#8217;avvenuta vendita. La <strong>liquidazione dei beni mobili</strong> può così avvenire aprendo singole trattative private condotte personalmente dal curatore o dandone mandato all&#8217;istituto vendite giudiziarie oppure scegliere la modalità all&#8217;incanto di cui si occuperà l&#8217;ufficiale giudiziario. La<strong> liquidazione dei beni immobili</strong> può avvenire secondo quanto previsto dalla riforma secondo procedure competitive. Sotto questo spirito è stata concessa la possibilità di avviare la liquidazione secondo modalità di incanto e dunque secondo le regole del cpc oppure la. vendita può essere effettuata dal curatore secondo la modalità dell&#8217;offerta privata. E&#8217; necessario però che la procedura sia stata indicata dal curatore nel programma di liquidazione. Una volta realizzato il prezzo il curatore avvisa il giudice delegato che ordina la cancellazione dai registri delle ipoteche. Se al momento della sentenza di fallimento sono sono in corso delle procedure esecutive individuali in corso, queste non vengono bloccate perché si rischierebbe un pregiudizio al creditore istante, mentre è obbligatoria la sostituzione del curatore stante il divieto di esecuzioni individuali. E&#8217; tuttavia possibile&#8217; che la procedura individuale venga sospesa e continuata con la liquidazione concorsuale e il creditore istante deve fare domanda di ammissione al passivo. Nell&#8217;interesse che l&#8217;azienda conservi il suo impianto produttivo nella prassi spesso avviene che invece di procedere alla vendita dei singoli beni che si trovano nell&#8217;azienda si proceda alla<strong> vendita dell&#8217;intera azienda</strong>. L&#8217;acquirente non è responsabile dei debiti risalenti a prima del trasferimento, salvo patto contrario.<br />
In seguito alla liquidazione si apre la fase conclusiva della procedura fallimentare, ovvero la <strong>ripartizione dell&#8217;attivo</strong>. La legge prevede che la ripartizione debba avvenire per gradi e mediante <strong>ripartizioni parziali</strong>, di fatti il curatore ogni 4 mesi a partire dal decreto esecutivo dello stato passivo deve redigere un prospetto delle attività di fallimento e formare un programma di ripartizione che il giudice delegato dichiara esecutivo dopo 15 giorni, utili ai creditori per presentare eventuali reclami per l&#8217;approvazione del giudice è necessario il parere del comitato dei creditori. La distribuzione deve avvenire per gradi: crediti che vanno pagati in prededuzione, che sono essenzialmente le spese ed i debiti della procedura, nonchè i debiti assunti per la continuazione dell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa; crediti privilegiati; crediti chirografari (in proporzione all&#8217;ammontare del loro credito; i creditori ammessi con ritardi. Le ripartizioni parziali non possono superare l&#8217;80% delle somme disponibili al momento, debbono essere trattenute e depositate le quote assegnate ai creditori, ammessi con riserva , dei creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma con sentenza non passata in giudicato, ai creditori nei confronti dei quali sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione, le somme per eventuali spese future. A questo punto il curatore presenta il <strong>rendiconto di gestione</strong>, riportando le operazioni in entrata ed uscita effettuate secondo criteri di legittimità e convenienza economica. Approvato il resoconto il giudice ordina il riparato generale per mano del medesimo curatore secondo le regole previste per il riparto parziale. Se ci sono ancora accantonamenti non distribuiti il giudice ne riordina il deposito presso un ufficio postale o una banca e se nei 5 anni successivi non vengono riscosso sono versati al bilancio dello stato.<br />
I casi in cui può essere disposta la <strong>chiusura del fallimento</strong> sono previsti dall&#8217;articolo 118 LF: quando i creditori non propongono domande di ammissione al passivo, quando tutto il passivo accertato a carico del patrimonio fallimentare è stato saldato, quando tutto il patrimonio del fallito è stato ripartito e quando non sono possibili ripartizioni o pagamenti prededucibili per mancanza di attivo. La chiusura del fallimento va dichiarata dal tribunale con decreto motivato ed è reclamabile entro 10 giorni davanti alla Corte d&#8217;appello da parte di qualsiasi creditore ammesso, dal fallito, dal comitato e da chiunque ne abbia interesse. Con la chiusura decadono gli organi preposti al fallimento e gli effetti della procedura sul patrimonio del fallito, quindi i creditori riacquistano tutti i loro diritti nei confronti del debitore potendoli riesercitare per la parte del credito insoddisfatta. Quando la procedura è stata chiusa per ripartizione finale dell&#8217;attivo o per mancanza di attivo, il fallimento stesso può procedere a riapertura se nono siano ancora passati 5 anni dal decreto di chiusura, nel patrimonio del fallito esistano attività tali da rendere utile il provvedimento o se vi sia espressa domanda del debitore o di uno dei creditori.<br />
Il <strong>concordato fallimentare</strong> è una causa legale di cessazione del fallimento ed è uno strumento volto a realizzare il soddisfacimento dei creditori. La nuova disciplina prevede che la domanda di concordato possa essere presentata al giudice delegato sia dal fallito dopo che lo stato passivo è reso esecutivo oppure da uno o più creditori o dal terzo anche prima che lo stato passivo sia reso noto purché il curatore abbia già redatto e consegnato al giudice un elenco provvisorio dei creditori. La proposta può prevedere una suddivisione dei creditori in classi, trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse (in questo caso la proposta deve essere esaminata anche dal tribunale il quale controlla i criteri di suddivisione), la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei criteri attraverso qualsiasi forma. In generale la proposta viene esaminata dal giudice delegato previo parere del curatore- e del comitato. La proposta assunta dal giudice viene quindi sottoposta al voto dei creditori che decidono a maggioranza. I creditori che sono ammessi al voto sono quei creditori presenti nell&#8217;elenco provvisorio se la proposta viene fatta prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, oppure i creditori indicati nello stato passivo esecutivo. Per quanto riguarda i creditori muniti di privilegio o altre garanzie possono partecipare al voto solo se rinunciano anche in parte a tale diritto e quindi possono essere considerati chirografari. E&#8217; possibile anche che un terzo assuma le obbligazioni derivanti dal concordato, prendendo il nome di <strong>assuntore</strong>. In questo caso egli rileva l&#8217;attività fallimentare e si occupa della liquidazione. Dopo il termine stabilito x la votazione se i creditori hanno approvato la proposta il giudice delegato propone immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti, fissando anche un limite non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 per la proposizione di eventuali opposizioni. Passato questo periodo il giudice <strong>omologa</strong> il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Qualora siano state presentate opposizioni da parte dei creditori oppure la proposta sia stata approvata solo dalla maggioranza delle classi il tribunale deve prime verificare il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi, quindi procedere all&#8217;omologazione del concordato se ritiene che i creditori dissenzienti possano essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore alla procedura fallimentare. L&#8217;omologazione è reclamabile entro 30 giorni alla Corte d&#8217;appello che decide in camera di consiglio nel termine perentorio di 30 giorni. Il concordato produce due effetti fondamentali: vincola il fallito (o il proponente, assuntore, terzo garante) e rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori anteriori all&#8217;apertura del fallimento. Il concordato può essere risolto se che garanzie promesse non vengono costituite, o annullato se si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o dissimulata una parte di attivo.<br />
La Riforma ha introdotto anche un nuovo istituto, l&#8217;<strong>esdebitazione</strong>. Solo il fallito persona fisica, può beneficiare dell&#8217;esdebitazione, ossia della liberazione dai debiti residui una volta chiusa la procedura e soltanto nei confronti dei creditori concorsuali, se il debitore dimostra di essere meritevole. Non si può accedere all&#8217;esdebitazione qualora i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte. Competente a decidere è il tribunale fallimentare su richiesta del debitore, che lo può concedere nel decreto che dichiara la chiusura del fallimento o comunque entro un anno dalla chiusura. Il decreto si esdebitazione è impugnabile entro 10 giorni di fronte alla corte d&#8217;appello. In seguito a esdebitazione i creditori concorsuali perdono ogni diritto di agire individualmente, fatto salvo il diritto di agire nei confronti dei coobbligati, del fideljussore e degli obbligati in via di regresso del fallito per la parte residua dei crediti. I creditori che non hanno partecipato al fallimento potranno invece agire individualmente per la parte che sarebbe loro spettata se avessero partecipato al fallimento.</p>
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		<title>Le conseguenze del fallimento</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:45:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La sentenza dichiarativa del fallimento comporta diversi conseguenze, catalogabili in base alla loro natura. La sentenza dichiarativa comporta effetti personali in quanto incide su due diritti costituzionalmente garantiti: il diritto di libertà e segretezza della corrispondenza ed il diritto di locomozione e soggiorno. Il fallito infatti deve consegnare al curatore la propria corrispondenza riguardante i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza dichiarativa del fallimento comporta diversi conseguenze, catalogabili in base alla loro natura. La sentenza dichiarativa comporta <strong>effetti personali</strong> in quanto incide su due diritti costituzionalmente garantiti: il diritto di libertà e segretezza della corrispondenza ed il diritto di locomozione e soggiorno. Il fallito infatti deve consegnare al curatore la propria corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento e deve comunicare anche ogni cambiamento di residenza o domicilio.<span id="more-16"></span> Il fallito sarà inoltre reso incapace di assumere determinati uffici e la perdita di esercitare alcune professioni. Con la riforma è stata invece abolita l&#8217;incapacità per 5 anni di esercitare il diritto di voto ed il conseguente istituto della riabilitazione.<br />
Si aggiungono<strong> effetti patrimoniali</strong> dato che il fallito viene spossato dei suoi beni che passano all&#8217;amministrazione del curatore. Non sono compresi nello spossamento i beni e diritti strettamente personali, gli assegni avente carattere alimentare, i frutti derivanti dall&#8217;usufrutto legale sui beni dei figli minori e le cose non soggette a pignoramento ai sensi dell&#8217;articolo 514 cpc. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, salvo che il costo per acquisirli e conservarli sia superiore al presumibile valore di realizzo. Sono inoltre inefficaci rispetto ai creditori tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti effettuati ed i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Al fallito cui vengano a mancare i mezzi di sussistenza la legge riconosce un sussidio a titolo di alimenti per lui e la famiglia, sussidio che non è tuttavia un diritto in quanto è concesso a discrezionalità del giudice delegato. La legge inoltre concede al fallito di rimanere nella casa di abitazione di sua proprietà nei limiti in cui è necessaria fino alla liquidazione dell&#8217;attività.<br />
L&#8217;effetto fondamentale della sentenza dichiarativa di fallimento è il conferimento a tutti i creditori del <strong>diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione</strong> del patrimonio del fallito, sulla base dell&#8217;importo del credito al momento della dichiarazione del fallimento. Il concorso dei creditori deve avvenire secondo il principio della Par condicio creditorum per cui restano precluse ai singoli creditori le azioni esecutive e cautelari individuali sui beni del fallito: tale principio trova applicazione per i soli creditori chirografari ma non per i creditori con cause specifiche di prelazione come ipoteca, pegno o privilegi.<br />
Nell&#8217;attivo fallimentare rientrano non solo i beni appartenenti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento ma anche quei beni che hanno cessato di appartenere a lui anteriormente alla dichiarazione stessa. Uno dei mezzi per la ricostruzione dell&#8217;attivo fallimentare è la <strong>revocatoria fallimentare</strong> preordinata alla salvaguardia del principio della par condicio creditorum e quindi diretta alla tutela di tutta la massa di creditori e quindi può essere ordinata dal solo curatore. Possono &#8216;essere sottoposti a revocatoria fallimentare gli atti a titolo oneroso, pagamento di debiti scaduti e garanzie che presentano anormalità tali da far sospettare fraudolenza e atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non presentino irregolarità se il curatore provi che l&#8217;altra parte conosceva lo stato di insolvenza e gli atti stessi siano compiuti nei 6 anteriori alla dichiarazione del fallimento. <strong>Presupposti</strong> dell&#8217;azione revocatoria fallimentare sono il compimento dell&#8217;atto impugnato nel periodo sospetto e la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. La revocatoria fallimentare è esperibile anche nei confronti del sub-acquirente, gravando sulla curatela del fallimento l&#8217;onere di provare la sua malafede. L&#8217;atto revocato non ha effetto per i creditori ma rimane valido tra le parti, tuttavia il bene deve essere restituito al curatore e dove non sia possibile deve essere restituito l&#8217;equivalente in denaro. Il terzo soccombente che ha restituito il bene resta creditore concorsuale di quanto deve ancora ricevere oltre che del valore del bene restituito maggiorato delle spese per eventuali mantenimenti o conservazione. Le azioni revocatorie non possono comunque essere promosse passati 3 anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque 5 dal compimento dell&#8217;atto. Ove non si possa ricorrere a revocatoria fallimentare rimane la possibilità di esperire a revocatoria ordinaria (2901 cc e ss). Elementi dell&#8217;azione revocatoria sono: un atto di disposizione tale da incidere in modo negativo sul patrimonio del debitore; l&#8217;eventus damni, ossia la diminuzione del patrimonio; il concilium fraudis, ovvero la consapevolezza nel debitore di arrecare un pregiudizio al creditore. Se l&#8217;atto è a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza nel solo debitore e non anche nel terzo, se l&#8217;atto è a titolo oneroso occorre la consapevolezza anche del terzo. Una categoria di atti che si sottrae totalmente all&#8217;azione revocatoria è quella degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti di crediti non scaduti al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento. Essi sono considerati direttamente privi di effetto rispetto ai creditori dalla LF se compiuti nei 2 anni antecedenti al fallimento e per tanto non hanno bisogno di revoca. Il curatore non deve provare la consapevolezza del terzo dello stato di insolvenza ed il terzo non ha possibilità di dimostrare inconsapevolezza. Tutti gli atti a titolo oneroso e gratuito compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un&#8217;impresa commerciale si presumono eseguiti in danno della massa di creditori e sono revocati salvo che il coniuge provi che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del coniuge fallito. Trattasi di inefficacia ex lege e pertanto non necessita di dichiarazione giudiziale. A seguito della Riforma la Cassazione ha inoltre affermato che la <strong>presunzione muciana</strong> (i beni del coniuge si presumono acquistati con il denaro del fallito) deve ritenersi implicitamente abrogata e definitivamente cancellata dal nostro ordinamento.</p>
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		<title>Gli organi preposti al fallimento</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il tribunale fallimentare è il tribunale cha ha dichiarato il fallimento sovrintende a tutta la procedura. Esso è anche giudice naturale di tute le cause che derivano dal fallimento. Ha il compito di nominare revocare sostituire il giudice delegato e il curatore, risolve le disparità fra questi organi, decide sui reclami contro il giudice delegato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>tribunale fallimentare</strong> è il tribunale cha ha dichiarato il fallimento sovrintende a tutta la procedura. Esso è anche giudice naturale di tute le cause che derivano dal fallimento. Ha il compito di nominare revocare sostituire il giudice delegato e il curatore, risolve le disparità fra questi organi, decide sui reclami contro il giudice delegato e chiede chiarimenti a giudice &#8211; curatore &#8211; comitato. I Provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto. La riforma ha inoltre stabilito l&#8217;impugnabilità di tali decreti.<span id="more-13"></span> Il <strong>giudice delegato</strong> ha funzioni di controllo e di vigilanza sulle regolarità della procedura, perdendo rispetto a prima della riforma la funzione di direzione delle operazioni e il potere autorizzativo degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal curatore. Tutti i suoi provvedimenti devono avvenire con decreto motivato, contro cui è ammesso reclamo al tribunale che non ha carattere sospensivo. Il reclamo deve essere posto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento per il curatore, fallito o comitato e comunque non oltre i 90 giorni dal deposito del provvedimento, su cui il collegio decide con decreto motivato entro 30 giorni. Il <strong>curatore</strong> è l&#8217;organo della procedura fallimentare cui spetta l&#8217;amministrazione dei beni del fallito ed il, compimento di tutte le operazioni sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Entro 2 giorni dalla sua nomina deve far pervenire al giudice delegato la sua accettazione, rivestendo così la qualità di pubblico ufficiale. Il curatore è nominato con la sentenza che dichiara il fallimento o, in caso di sostituzione o revoca, con decreto del tribunale. In sede di verifica dello stato passivo i creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti possono chiedere la sostituzione del curatore. Possono essere nominati curatori: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; studi professionali associati o società tra professionisti, coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione, e controllo in SPA. Limiti negativi assoluti per la-nomina a curatore sono: essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito,; essere stato condannato a pena che comporta l&#8217;interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Sono limiti negativi relativi: l&#8217;essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado; essere creditore del fallito; aver concorso al dissesto dell&#8217;impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; trovarsi in conflitto d&#8217;interesse con il fallimento. Il curatore ha diversi <strong>doveri</strong>, fra cui i principali sono di: apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell&#8217;impresa fallita; redigere nel più breve tempo possibile l&#8217;inventario dei beni del fallito; redigere la prima relazione informativa sulle cause del dissesto entro 60 giorni dalla data di scadenza del fallimento; redigere ogni 6 mesi rapporto delle attività svolte; redigere il bilancio dell&#8217;ultimo esercizio del fallito; tenere un registro dove annotare le operazioni relative all&#8217;amministrazione; esaminare le domande di ammissione al passivo; predisporre un programma di liquidazione entro 60 giorni dalla redazione dell&#8217;inventario; presentare il rendiconto particolareggiato della sua gestione. Il potere più importante del curatore è invece l&#8217;<strong>amministrazione e la custodia del patrimonio fallimentare</strong>. Il curatore diventa infatti custode di tutte le attività con tutti i conseguenti poteri di amministrazione e liquidazione, per assicurare ai creditori l&#8217;esecuzione collettiva. Il Curatore compirà gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione avrà bisogno dell&#8217;autorizzazione del comitato dei creditori; per quelli straordinari e di valore superiore a 50.000€ occorre anche l&#8217;informazione preventiva al giudice delegato. L&#8217;assenza di autorizzazione rende il negozio annullabile. La <strong>responsabilità</strong> del curatore riguardo al fallimento è ancora argomento di dottrina, in quanto se da considerare di natura contrattuale il termine della prescrizione sarà decennale e l&#8217;onus probandi graverà sul curatore, viceversa la prescrizione sarà quinquennale e l&#8217;onere della prova graverà sul fallimento. E&#8217; invece responsabile extra contrattualmente nei confronti dei terzi danneggiati dalla sua attività e parimenti è responsabile verso il fallito. Contro atti e comportamenti del curatore il fallito ed ogni altro interessato può presentare ricorso entro 8 giorni al giudice delegato, il quale decide con decreto motivato. Contro tale decreto si può presentare ricorso entro 8 giorni ed il tribunale decide entro 30 giorni. Il tribunale può <strong>revocare</strong> il curatore in ogni tempo su richiesta del comitato o d&#8217;ufficio, sentiti il comitato dei creditori ed il curatore medesimo. La revoca può avvenire per 4 motivi: incapacità; incompatibilità soggettiva; inosservanza anche solo colposa di doveri inerenti al proprio ufficio; inadempienza di doveri generici. Il decreto di revoca è reclamabile in Corte d&#8217;appello. Al curatore spetta un compenso proporzionale all&#8217;ammontare dell&#8217;attivo e del passivo, nonché il rimborso delle spese sostenute.<br />
Il <strong>Comitato dei creditori</strong> è un organo collegiale, composto da tre o cinque creditori e nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento. Il giudice delegato può sostituire i membri del comitato, mentre le composizione può essere modificata durante la verifica dello stato passivo dai creditori stessi che rappresentino la maggioranza dei crediti allo stato ammessi. Il comitato è un organo autorizzativo e gestorio, in particolare autorizza tutti gli atti di straordinaria amministrazione, autorizza l&#8217;azione di responsabilità contro il curatore revocato, autorizza il curatore a rinunciare ad acquisire beni se sono antieconomici, decide di interrompere l&#8217;esercizio provvisorio dell&#8217;impresa, apporta modifiche al programma di liquidazione. Contro autorizzazioni o dinieghi del comitato il fallito ed ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato entro 8 giorni dalla conoscenza dell&#8217;atto, il quale decide con decreto motivato, reclamabile entro 8 giorni dalla comunicazione al tribunale che decide entro 30 giorni con decreto motivato non impugnabile. Il comitato svolge inoltre una funzione consultiva ed ha poteri di controllo sugli altri organi, avendo il potere di ispezionare le scritture contabili ed i documenti del fallito. I membri del comitato sono responsabili solidalmente con il curatore per i danni da questo cagionati, se sono collegabili a negligenza del comitato stesso.</p>
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		<title>La dichiarazione di fallimento</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:09:22 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il tribunale competente alla dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo ove l&#8217;imprenditore ha la sede principale dell&#8217;impresa: trattasi di, competenza funzionale e per tanto inderogabile. Nel caso di società con sede all&#8217;estero si tiene conto della sede secondaria più importante esistente in Italia: se hanno tutte pari importanza si applica il principio della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>tribunale competente</strong> alla dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo ove l&#8217;imprenditore ha la sede principale dell&#8217;impresa: trattasi di, competenza funzionale e per tanto inderogabile. Nel caso di società con sede all&#8217;estero si tiene conto della sede secondaria più importante esistente in Italia: se hanno tutte pari importanza si applica il principio della prevenzione, per cui le procedure iniziate si uniranno nella sede dove è stata iniziata per prima. Il trasferimento della sede nell&#8217;anno precedente all&#8217;esercizio dell&#8217;iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.<span id="more-9"></span> Se invece la sentenza dichiarativa di fallimento viene emessa da tribunale incompetente, secondo la nuova riforma deve disporre con decreto l&#8217;immediata trasmissione degli atti al tribunale competente che, entro 20 giorni dal ricevimento degli atti, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del nuovo giudice e del curatore. Gli effetti degli atti compiuti precedentemente restano comunque salvi e i giudizi compiuti dal tribunale dichiarato incompetente possono comunque essere riassunti davanti al giudice competente.<br />
Il fallimento può essere dichiarato su <strong>ricorso</strong> del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. Il <strong>debitore</strong> dovrà presentare le scritture fiscali obbligatorie relative alla gestione dei tre esercizi precedenti, lo stato delle sue attività, l&#8217;elenco nominativo dei suoi <strong>creditori</strong> con l&#8217;indicazione dei rispettivi crediti, l&#8217;indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l&#8217;elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso e l&#8217;indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il, diritto, mentre il tribunale dovrà verificare in ogni caso lo stato di insolvenza. Anche uno o più creditori dell&#8217;imprenditore, chirografari o privilegiati o con credito non ancora scaduto, possono presentare ricorso al tribunale perché venga dichiarato il fallimento dell&#8217;imprenditore, presentando la prova del credito vantato, mentre il tribunale sarà sempre tenuto a svolgere indagini al riguardo. Il <strong>P.M.</strong> deve presentare richiesta di fallimento se nel corso di un procedimento penale l&#8217;insolvenza risulti fa fuga latitanza (&#8230;) o se nel corso di un procedimento civile il giudice dia segnalazione dell&#8217;insolvenza rilevata.<br />
L&#8217;imprenditore fallendo deve essere obbligatoriamente <strong>convocato</strong> davanti al tribunale, insieme ai creditori che hanno presentato istanza di fallimento, per essere sentito in camera di consiglio e garantirgli il diritto alla difesa. Fra notifica e udienza devono intercorrere almeno 15 giorni e la sentenza dichiarata senza che il debitore sia stato convocato è <strong>nulla</strong>, previa impugnazione. <strong>L&#8217;istruttoria</strong> prefallimentare si svolge avanti al tribunale in composizione collegiale, con le modalità del procedimento in camera di consiglio. Deve in primo luogo essere accertata l&#8217;esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, con la possibilità per il tribunale di emettere ad istanza di parte provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio dell&#8217;impresa, con durata limitata al procedimento. All&#8217;esito delle indagini il tribunale può accogliere o <strong>respingere</strong> l&#8217;istanza. Può respingere pronunciando la propria incompetenza, sentenza che può essere impugnata dal creditore ricorrente o dal debitore impugnante o dal pm richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, oppure rigettare nel merito il ricorso del creditore, con decreto motivato, quando ritenga l&#8217;insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Il decreto di rigetto è impugnabile dal creditore istante o dal p.m. richiedente, con reclamo alla Corte di appello, nei quindici giorni dalla sua comunicazione. E&#8217; legittimato al reclamo anche il debitore qualora il tribunale non abbia accolto le domande di condanna volte ad ottenere la rifusione delle spese ed il risarcimento del danno per responsabilità aggravata. La Corte di appello decide in camera di consiglio e la sua decisione, che assume la forma del decreto, può essere di rigetto o di accoglimento, nel qual caso la corte rimette di ufficio gli atti al tribunale, salvo che sia venuto meno uno dei presupposti necessari. Tale provvedimento non è suscettibile di ricorso in Cassazione.<br />
Se il tribunale riscontra l&#8217;esistenza dei presupposti previsti dalla legge <strong>dichiara il fallimento con sentenza</strong>, specificando la nomina dei principali organi della procedura, l&#8217;ordine al fallito di depositare entro 30 giorni bilancio e scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l&#8217;elenco dei_ creditori, la fissazione del luogo giorno e ora della prima udienza di verifica dei crediti e l&#8217;assegnazione ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del fallito, del termine perentorio di 30 giorni prima dell&#8217;udienza di accertamento del passivo, per la domanda di insinuazione allo stato passivo, di restituzione o di rivendica. Quanto alla <strong>pubblicità</strong>, la sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, deve essere notificata al debitore dal cancelliere, comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento e annotata presso l&#8217;ufficio delle pubbliche imprese. La sentenza dichiarativa viene ad esistenza dalla data della sua pubblicazione e produce i suoi effetti tra le parti da questo momento, nei confronti dei terzi invece gli effetti si producono a partire dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e deve essere motivata. Subito dopo la pubblicazione della sentenza è formato dal cancelliere un fascicolo, consultabile dal comitato dei creditori e ciascun suo componente, e dal fallito, mentre gli altri creditori ed i terzi possono prendere visione ed estrarre copia previa autorizzazione del giudice delegato. Possono proporre <strong>impugnazione</strong> della sentenza il debitore e qualunque interessato, anche morale. L&#8217;impugnazione di propone con ricorso depositato entro 30 gg presso la Corte d&#8217;appello. Il presidente, nei 5 giorni successivi al deposito, tramite decreto, fissa l&#8217;udienza di comparizione entro 45 gg, assegna termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, assegna un termine alle parti resistenti per il deposito di eventuali memorie. La sentenza conclusiva può accogliere il ricorso e quindi revocare il fallimento o rigettare l&#8217;appello e quindi confermare il fallimento. Chi richiede l&#8217;appello o il curatore possono richiedere alla Corte la sospensione della liquidazione dell&#8217;attivo. Se l&#8217;appello viene accolto allora si ha la <strong>revoca</strong> del fallimento, motivata generalmente dall&#8217;insussistenza dello stato di insolvenza del debitore dichiarato fallito, della non appartenenza alla categoria di soggetti assoggettabili alla procedura fallimentare, dalla dichiarazione di fallimento dell&#8217;imprenditore che da oltre un anno ha cessato l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa e dalla dichiarazione di fallimento dell&#8217;imprenditore defunto da oltre un anno o dalla mancata audizione del fallito. A seguito della revoca restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento, riacquistano la pienezza dei loro effetti quegli atti la cui inefficacia si sia attuata con la dichiarazione di fallimento, permangono gli effetti degli atti di diritto sostanziale frattanto realizzatisi a favore di terzi, l&#8217;ex fallito riacquista tutte le libertà personali, vengono eliminati tutti gli effetti negativi per i creditori, le spese della procedura ed il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale con decreto inoppugnabile.</p>
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		<title>I presupposti del fallimento</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La procedura fallimentare descritta in questi articoli non considera le innovazioni proposte dalla legge fallimentare 2008 ed è quella procedura giudiziale attraverso cui viene sottoposto ad esecuzione l&#8217;intero patrimonio di un imprenditore commerciale quando questi si trovi nell&#8217;impossibilità obiettiva di far fronte regolarmente agli impegni assunti nei confronti dei propri creditori. I presupposti della dichiarazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La procedura fallimentare descritta in questi articoli non considera le innovazioni proposte dalla legge fallimentare 2008 ed è quella procedura giudiziale attraverso cui viene sottoposto ad esecuzione l&#8217;intero patrimonio di un imprenditore commerciale quando questi si trovi nell&#8217;impossibilità obiettiva di far fronte regolarmente agli impegni assunti nei confronti dei propri creditori.<br />
I presupposti della dichiarazione di fallimento sono sostanzialmente due: la natura commerciale (privato e non piccolo) del debitore, organizzato in forma individuale o societaria (<strong>presupposto</strong> soggettivo) e lo stato di insolvenza (presupposto oggettivo).<span id="more-7"></span> Sono pertanto sottratti al fallimento: imprenditori agricoli, enti pubblici, i piccoli imprenditori, gli artigiani (se piccoli imprenditori), le società non commerciali.<br />
Gli imprenditori agricoli sono esentati in quanto getti ad un duplice rischio, ambientale oltre che di impresa; Gli enti pubblici sono esentati per la notevole ingerenza della PA; rientra nella categoria di piccolo imprenditore chi, alternativamente, ha effettuato investimenti aziendali per in capitale inferiore o uguale a 300.000€ o ha realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall&#8217;inizio dell&#8217;attività se il periodo è inferiore, per un ammontare complessivo annuale inferire o uguale a 200.000€.<br />
Accade a volte che l&#8217;imprenditore organizzi la propria attività in modo da mascherare la titolarità dell&#8217;impresa (occultandosi dietro un prestanome imprenditore-fittizio o presentandosi simulatamene come insitore di un imprenditore fittizio): secondo la dottrina dominante immediatamente responsabile è il solo prestanome, che costituisce una figura di mandatario senza rappresentanza anche se in numerose sentenza giudici di merito hanno riconosciuto la figura dell&#8217;imprenditore occulto. Diverso il discorso dell&#8217;imprenditore <strong>abusivo </strong>che, nonostante illiceità dell&#8217;attività, non è comunque esente da responsabilità.<br />
L&#8217;imprenditore che ha cessato l&#8217;<strong>esercizio</strong> d&#8217;impresa può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l&#8217;insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima: o entro l&#8217;anno successivo. Ciò per evitare che l&#8217;imprenditore si sottragga al fallimento semplicemente cessando l&#8217;attività.<br />
L&#8217;imprenditore <strong>defunto</strong> può essere dichiarato fallito entro un anno dalla morte, se l&#8217;insolvenza se è manifestata anteriormente alla morte o entro l&#8217;anno successivo. L&#8217;erede può chiedere il fallimento; purchè l&#8217;eredità non sia già confusa con il suo patrimonio. Se- l&#8217;eredità è già stata accettata dall&#8217;unico erede con beneficio d&#8217;inventario il fallimento post mortem produce la formazione di due masse patrimoniali distinte: la prima formata dai beni ereditari e rivolta esclusivamente alla soddisfazione dei creditori del defunto, la seconda formata dai beni dell&#8217;erede, soggetti comunque ,all&#8217;azione esecutiva individuale dei creditori sia ereditari che personali. Se invece ci sono più eredi abbiamo due casi distinti: se la divisione non è ancora avvenuta allora essa non può avvenire in quanto sottoposta a fallimento, se invece l&#8217;eredità è già stata suddivisa gli effetti del fallimento riguarderanno l&#8217;intero asse relitto. Ciascun erede potrà però pagare la propria quota e impedire così la prosecuzione-dell&#8217;azione sui beni pervenutigli. Se l&#8217;imprenditore muore dopo la dichiarazione di cessazione dell&#8217;impresa l&#8217;anno decorre a partire dalla cessazione, se invece muore dopo la dichiarazione di fallimento la procedura prosegue nei confronti degli eredi.<br />
Qualsiasi soggetto collettivo, dotato di autonomia patrimoniale anche se non di personalità giuridica, che eserciti un&#8217;impresa <strong>commerciale</strong> e non sia un ente pubblico o un piccolo imprenditore è assoggettabile a fallimento. Sono escluse dalle procedure fallimentari le società semplici che di fatto non esercitino un&#8217;attività commerciale, le comunioni a scopo di godimento e le associazioni in partecipazione.<br />
Il fallimento di uno o più soci <strong>illimitatamente responsabili</strong> non produce il fallimento della società. Al contrario il fallimento della società comporta anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili; a meno che non sia passato un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione di responsabilità illimitata. Il tribunale ha l&#8217;obbligo di disporre la convocazione di tali soci, pena la nulli della sentenza dichiarativa del fallimento (ma non della società). Il fallimento riguarda anche i soci individuati successivamente (cd. socio occulto). L&#8217;istanza di fallimento può essere presentata non più al solo curatore ma anche ai creditori e agli altri soci falliti, mentre non c&#8217;è più l&#8217;iniziativa d&#8217;ufficio.<br />
Qualora risulti che dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l&#8217;impresa fa capo ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile è possibile proporre istanza di fallimento anche alla società ed agli altri soci illimitatamente responsabili (<strong>società occulta</strong>).<br />
Il socio unico di una Società di capitali risponde in solido con la società solo nel caso in cui non sia stato versato l&#8217;intero ammontare dei conferimenti o quando non sia stata depositata la dichiarazione di pubblicità sul registro delle imprese.<br />
Si verifica invece l&#8217;ipotesi del <strong>socio tiranno</strong> quando il socio di una società che disponga della quasi totalità delle azioni o delle quote, utilizzi la società come cosa propria per perseguire interessi personali e non già quelli sociali.<br />
Il fallimento può inoltre essere esteso al <strong>socio finanziatore</strong>, se questi è impegnato in una costante opera di sostegno dell&#8217;attività d&#8217;impresa.<br />
Sono assoggettabili a fallimento anche le <strong>società di fatto</strong>, cioè quelle società non registrate, sorte per lo più senza un vero e proprio atto costitutivo, scaturite dalla semplice unione di capitali e di volontà. Il fallimento di tali entità comporta il fallimento di tutti i soci che vi hanno partecipano (soci di fatto). E&#8217; ammesso anche il fallimento della <strong>società apparente</strong>, configurabile allorquando duo o più soggetti si comportino in modo tale da assoggettare nel terzo la convinzione che agiscano come soci, a patto che l&#8217;affidamento dei terzi non discenda da loro colpa e che all&#8217;apparenza oggettiva della situazione giuridica ed alla buona fede dei terzi si accompagni dolo o colpa da parte del titolare della situazione apparente.<br />
Nelle <strong>società di persone</strong> i singoli soci sono illimitatamente responsabili e falliscono anche in proprio con la stessa sentenza che dichiara il fallimento della società, anche se procedure e masse patrimoniali rimangono separati. Per le <strong>società di capitali</strong> invece fallisce solo la società.<br />
Le <strong>società cooperative</strong> sono soggette a fallimento qualora svolgano un&#8217;attività commerciale, ed è esclusivamente responsabile la società con il suo patrimonio, così come per gli <strong>enti di tipo associativo</strong> che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività di impresa commerciale. La <strong>fondazione</strong> è assoggettabile al fallimento in caso di <strong>insolvenza</strong> ed in tal caso la procedura concorsuale va estesa anche a coloro che hanno manifestato all&#8217;esterno la volontà dell&#8217;ente.<br />
L&#8217;articolo 5 della L.F. dispone che l&#8217;imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Per stato di insolvenza si intende la situazione di oggettiva impotenza non transitoria ad adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, determinata dalla mancanza dei mezzi necessari per effettuare i pagamenti dovuti e dall&#8217;impossibilità di procurarsi tali mezzi altrove, mediante ricorso al credito. L&#8217;insolvenza acquista rilevanza giuridica allorquando si manifesta all&#8217;esterno, in quanto si concretizza il presupposto oggettivo richiesto dalla legge, che perciò non è l&#8217;insolvenza in quanto tale ma la <strong>manifestazione</strong> dello stato di insolvenza.<br />
La forma principale di tale manifestazione è data da reiterati ,inadempimenti, anche se vi sono altre ipotesi sintomatiche come la fuga, l&#8217;irreperibilità o la latitanza dell&#8217;imprenditore, la chiusura dei locali e il trafugamento, sostituzione o diminuzione dell&#8217;attivo.<br />
Importante è il fatto che non si può dichiarare il fallimento quando l&#8217;ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli &#8216;atti dell&#8217;istruttoria pre-fallimentare è complessivamente inferiore a <strong>25.000€</strong>, importo aggiornato ogni tre anni sulla base delle variazioni degli indici ISTAT.<br />
Non può parlarsi di insolvenza se l&#8217;imprenditore, pur attraversando un periodo di crisi, ispira fiducia e può ancorò ottenere crediti o dilatazioni dei pagamenti. Nella pratica il debitore fornisce la prova dell&#8217;avvenuta temporanea rinuncia pattizia, da parte di uno o tutti i creditori, al soddisfacimento delle obbligazioni scadute: patto Chiamato <strong>pactus de non petendo</strong>.</p>
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