Leggi anti usura: fondo di solidarietà

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1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: "La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali".
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 23
Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".

Art. 24
Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni della presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono decorsi i termini stabiliti dall'articolo 13, commi 3 e 4, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data predetta.

2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine previsto dal comma 1. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.

Art. 25
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.

2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive," sono soppresse.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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