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Leggi antiusura: disposizioni in materia d'usura

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7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 é punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.

8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.

9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, é punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.

Art. 17.
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto é stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione é accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.

4. Il decreto di riabilitazione é pubblicato nel bollettino dei protesti cambiari ed é reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.

5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 é pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

Art. 18.
1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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