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Art. 3.
1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo
2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 é punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile é sostituito dal seguente:
"se sono convenuti interessi usurari, la clausola é nulla e non sono dovuti interessi".
Art. 5.
1. Nell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
Art. 6.
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501.
Art. 7.
1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "640-bis," é inserita la seguente: "644,".
Art. 8.
1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono inserite le seguenti: "usura, abusiva attività finanziaria.".
2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".
Art 9.
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando." Sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.".
2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,";
b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".
Art. 10.
1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 15.
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