La dichiarazione di fallimento
Il tribunale competente alla dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo ove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa: trattasi di, competenza funzionale e per tanto inderogabile. Nel caso di società con sede all’estero si tiene conto della sede secondaria più importante esistente in Italia: se hanno tutte pari importanza si applica il principio della prevenzione, per cui le procedure iniziate si uniranno nella sede dove è stata iniziata per prima. Il trasferimento della sede nell’anno precedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. Se invece la sentenza dichiarativa di fallimento viene emessa da tribunale incompetente, secondo la nuova riforma deve disporre con decreto l’immediata trasmissione degli atti al tribunale competente che, entro 20 giorni dal ricevimento degli atti, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del nuovo giudice e del curatore. Gli effetti degli atti compiuti precedentemente restano comunque salvi e i giudizi compiuti dal tribunale dichiarato incompetente possono comunque essere riassunti davanti al giudice competente.
Il fallimento può essere dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. Il debitore dovrà presentare le scritture fiscali obbligatorie relative alla gestione dei tre esercizi precedenti, lo stato delle sue attività, l’elenco nominativo dei suoi creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il, diritto, mentre il tribunale dovrà verificare in ogni caso lo stato di insolvenza. Anche uno o più creditori dell’imprenditore, chirografari o privilegiati o con credito non ancora scaduto, possono presentare ricorso al tribunale perché venga dichiarato il fallimento dell’imprenditore, presentando la prova del credito vantato, mentre il tribunale sarà sempre tenuto a svolgere indagini al riguardo. Il P.M. deve presentare richiesta di fallimento se nel corso di un procedimento penale l’insolvenza risulti fa fuga latitanza (…) o se nel corso di un procedimento civile il giudice dia segnalazione dell’insolvenza rilevata.
L’imprenditore fallendo deve essere obbligatoriamente convocato davanti al tribunale, insieme ai creditori che hanno presentato istanza di fallimento, per essere sentito in camera di consiglio e garantirgli il diritto alla difesa. Fra notifica e udienza devono intercorrere almeno 15 giorni e la sentenza dichiarata senza che il debitore sia stato convocato è nulla, previa impugnazione. L’istruttoria prefallimentare si svolge avanti al tribunale in composizione collegiale, con le modalità del procedimento in camera di consiglio. Deve in primo luogo essere accertata l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, con la possibilità per il tribunale di emettere ad istanza di parte provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa, con durata limitata al procedimento. All’esito delle indagini il tribunale può accogliere o respingere l’istanza. Può respingere pronunciando la propria incompetenza, sentenza che può essere impugnata dal creditore ricorrente o dal debitore impugnante o dal pm richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, oppure rigettare nel merito il ricorso del creditore, con decreto motivato, quando ritenga l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Il decreto di rigetto è impugnabile dal creditore istante o dal p.m. richiedente, con reclamo alla Corte di appello, nei quindici giorni dalla sua comunicazione. E’ legittimato al reclamo anche il debitore qualora il tribunale non abbia accolto le domande di condanna volte ad ottenere la rifusione delle spese ed il risarcimento del danno per responsabilità aggravata. La Corte di appello decide in camera di consiglio e la sua decisione, che assume la forma del decreto, può essere di rigetto o di accoglimento, nel qual caso la corte rimette di ufficio gli atti al tribunale, salvo che sia venuto meno uno dei presupposti necessari. Tale provvedimento non è suscettibile di ricorso in Cassazione.
Se il tribunale riscontra l’esistenza dei presupposti previsti dalla legge dichiara il fallimento con sentenza, specificando la nomina dei principali organi della procedura, l’ordine al fallito di depositare entro 30 giorni bilancio e scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei_ creditori, la fissazione del luogo giorno e ora della prima udienza di verifica dei crediti e l’assegnazione ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del fallito, del termine perentorio di 30 giorni prima dell’udienza di accertamento del passivo, per la domanda di insinuazione allo stato passivo, di restituzione o di rivendica. Quanto alla pubblicità, la sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, deve essere notificata al debitore dal cancelliere, comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento e annotata presso l’ufficio delle pubbliche imprese. La sentenza dichiarativa viene ad esistenza dalla data della sua pubblicazione e produce i suoi effetti tra le parti da questo momento, nei confronti dei terzi invece gli effetti si producono a partire dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e deve essere motivata. Subito dopo la pubblicazione della sentenza è formato dal cancelliere un fascicolo, consultabile dal comitato dei creditori e ciascun suo componente, e dal fallito, mentre gli altri creditori ed i terzi possono prendere visione ed estrarre copia previa autorizzazione del giudice delegato. Possono proporre impugnazione della sentenza il debitore e qualunque interessato, anche morale. L’impugnazione di propone con ricorso depositato entro 30 gg presso la Corte d’appello. Il presidente, nei 5 giorni successivi al deposito, tramite decreto, fissa l’udienza di comparizione entro 45 gg, assegna termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, assegna un termine alle parti resistenti per il deposito di eventuali memorie. La sentenza conclusiva può accogliere il ricorso e quindi revocare il fallimento o rigettare l’appello e quindi confermare il fallimento. Chi richiede l’appello o il curatore possono richiedere alla Corte la sospensione della liquidazione dell’attivo. Se l’appello viene accolto allora si ha la revoca del fallimento, motivata generalmente dall’insussistenza dello stato di insolvenza del debitore dichiarato fallito, della non appartenenza alla categoria di soggetti assoggettabili alla procedura fallimentare, dalla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che da oltre un anno ha cessato l’esercizio dell’impresa e dalla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore defunto da oltre un anno o dalla mancata audizione del fallito. A seguito della revoca restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento, riacquistano la pienezza dei loro effetti quegli atti la cui inefficacia si sia attuata con la dichiarazione di fallimento, permangono gli effetti degli atti di diritto sostanziale frattanto realizzatisi a favore di terzi, l’ex fallito riacquista tutte le libertà personali, vengono eliminati tutti gli effetti negativi per i creditori, le spese della procedura ed il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale con decreto inoppugnabile.
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