La regolamentazione della concorrenza in Italia

Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Criteri di applicazione 1) Principio di residualità; 2) Rinvio alla commissione in caso di dubbio sulla competenza; 3) Sospensione in caso di procedura già iniziata presso la Commissione; 4) Interpretazione delle norme nazionali in base ai principi dell’ordinamento comunitario in materia di disciplina della concorrenza.

Intese restrittive della concorrenza (art. 2) Sono considerati intese: gli accordi; le pratiche concordati tra imprese; le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Per aversi un’intesa è necessaria la presenza di un incontro di più volontà di riferirsi a qualisiasi tipo di collaborazione o di coordinamento da parte di più imprese, da cui si possa dedurre una collusione tra le stesse, anche per atti concludenti, a prescindere dalla veste formale con cui l’intesa viene adottata. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare, le intese volte a realizzare sul mercato nazionale le finalità di cui già all’art. 81 del Trattato. Deroghe al divieto di intese (art. 4) Ci possono essere deroghe al divieto qualora le intese: servano a migliorare l’offerta e per questa via producano un sostanziale beneficio per i consumatori; servano ad assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale; siano utili ai fini dell’aumento della produzione, o del miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero del progresso tecnico o tecnologico. Le deroghe vanno autorizzate espressamente dall’Autorità. Possono essere autorizzate solo per un periodo limitato.

Abuso di posizione dominante (art. 3) È vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi. Posizione dominante: posizione di potenza economica grazie a cui l’impresa è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato e di tenere comportamenti indipendenti dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori. Si identifica in base alla quota di mercato, intesa in relazione al: mercato del prodotto (merceologico), mercato territoriale (geografico). Abuso: comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura del mercato in modo da ostacolare: a) la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato; b) lo sviluppo della concorrenza sul mercato. Il comportamento abusivo deve risultare da elementi concreti e oggettivi e da validi riscontri probatori (l’onere della prova grava sull’AGCM).

Operazioni di concentrazione (art. 5) L’operazione di concentrazione si realizza nei casi di: a) fusione, quando due o più imprese procedono a fusione; b) controllo, quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese; c) impresa comune, quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune. Divieto (art. 6) Le concentrazioni di per sé non sono vietate dalle legge, ma vengono vietate dall’AGCM se comportano, secondo la valutazione dell’Autorità, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Pubblicità ingannevole Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (recepisce direttiva pubblicità ingannevole); D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627 (regolamento di procedura); D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67 (recepisce direttiva pubblicità comparativa). La pubblicità ingannevole è qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta e che abbia la capacità di pregiudicare il comportamento economico di questi soggetti oppure possa ledere un concorrente. Essa è da considerarsi vietata. La pubblicità deve essere: palese, veritiera e corretta; chiaramente riconoscibile come tale. È regolata anche la pubblicità comparativa, in modo che la pubblicità: non sia ingannevole; non risulti sleale.

Autorità di vigilanza: Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato Come interviene: a) su denuncia di un’impresa che ritenga di essere danneggiata dal comportamento contestato, di una pubblica amministrazione; di un’associazione, di un singolo cittadino; b) d’ufficio, a seguito dell’acquisizione, comunque ottenuta, della notizia della possibile violazione (esclusa la pubblicità ingannevole); c) a seguito di comunicazione delle imprese interessate (limitatamente al caso delle intese e delle concentrazioni: preventiva). Come procede (d.P.R. n. 217/1998 (concorrenza) e d.P.R. n. 627/1996 (pubblicità ingannevole)): il caso viene assegnato alla Direzione competente per materia; la Direzione svolge un’indagine preliminare e propone all’Autorità di aprire o meno un’istruttoria; l’Autorità decide se avviare o meno un’istruttoria; nel caso che l’Autorità decida di avviare l’istruttoria, vengono avvertiti i soggetti direttamente interessati; l’istruttoria si svolge in forma partecipata; l’autorità ha poteri di indagine e di ispezione; le risultanze dell’istruttoria sono comunicate alle parti, a cui vengono segnalati i comportamenti ritenuti in violazione della normativa sulla concorrenza; le parti possono presentare memorie scritte fino a cinque giorni prima della chiusura dell’istruttoria e hanno diritto di essere ascoltate in audizione finale. L’Autorità decide, la decisione può essere: [a] favorevole all’impresa (autorizzazione per le concentrazioni e per le intese; di attestazione negativa per l’abuso di posizione dominante e per la pubblicità ingannevole); [b]sfavorevole all’impresa (di accertamento dell’infrazione; diffida di sospensione del comportamento; sanzione amministrativa (sanzione pecuniaria, obbligo di sospensione dell’attività di impresa)). Contro le decisioni dell’Autorità è ammesso ricorso al Tar e al Consiglio di Stato (in appello). Nella legislazione italiana non sono previste sanzioni di natura penale per violazioni della normativa sulla concorrenza. Solo per la pubblicità ingannevole, sono previste anche sanzioni penali.

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