Regolamento della concorrenza EU

Art. 3, lett. G del trattato Garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno.

Titolo V del Trattato (art. 81-86) Norme comuni sulla concorrenza; divieto di pratiche concordate; divieto di abuso di posizione dominante; individuazione della commissione come autorita’ di vigilanza; regole per la concorrenza nei servizi pubblici. Inoltre: regolamento n. 4064/89 regolazione delle concentrazioni.

Rapporti fra la normativa comunitaria e la disciplina nazionale sulla concorrenza Principio di residualita’ (art. Legge 10 ottobre 1990, n. 287): la norma comunitaria prevale, quella nazionale si applica nei casi che non ricadono nel campo di applicazione della prima. Principio di territorialita’: la norma comunitaria si applica in tutti i casi in cui la violazione della norma sulla concorrenza avviene in ambito comunitario o ha comunque effetti rilevanti in tale ambito.

Accordi e pratiche concordate, Art. 81 Trattato (ex Art. 85) Sono incompatibili con il mercato comune e vietati [1] tutti gli accordi tra imprese, [2] tutte le decisioni di associazioni di imprese e [3] tutte le pratiche concordate che [a] possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che [b] abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. In particolare, sono incompatibili gli accordi consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi. Gli accordi, le associazioni di imprese o le pratiche concordate possono essere ammessi se: a) contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva; b) evitano di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Abuso di posizione dominante, Art. 82 Trattato (ex Art. 86) È incompatibile con il mercato comune e vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato, che può consistere: [1] nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; [2] nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; [3] nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; [4] nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

Concentrazioni (Reg. N. 139/2004) Si ha un’operazione di concentrazione: [a] quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione; [b] oppure quando una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’impresa o una o più imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, il controllo dell’insieme o di parti di una o più altre imprese. La concentrazione non è ammessa quando: [a] ha dimensione comunitaria (supera la “soglia comunitaria”); [b] determina una modifica duratura del controllo delle imprese interessate; [c] crea o rafforza una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso (art. 2).

Autorità di vigilanza: Commissione (Direzione generale concorrenza), Articolo 85 Trattato (ex articolo 89) [a] istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d’ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. [b] qualora essa constati l’esistenza di un’infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine. [c] qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l’infrazione ai principi con una decisione motivata. [d] può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

Rete europea della concorrenza, regolamento n. 1/2003 1) Non è più necessario notificare alla Commissione la intesa, per cui art. 81 e 82 sono immediatamente applicabili, anche da parte di autorità nazionali [anche gli adempimenti in materia di concentrazioni vedono rapporti semplificati fra le autorità nazionali e la Commssione (reg. n. 139/2004)]. 2) L’accordo è immediatamente operativo, non necessita di previa autorizzazione (sistema dell’eccezione legale), ma l’autorità di regolazione interviene, se ravvisa irregolarità, per dichiarare nullo l’accordo. 3) Le Autorità nazionali intervengono in modo parallelo o contestuale (non deve passare tutto prima per la Commssione): “decentramento”.

Per il funzionamento della REC (rete europea concorrenza): Scambio continuo e costante di informazioni fra la Commissione e le Autorità nazionali. Regole comuni per i procedimenti. Comitato consultivo (rappresentanti delle singole autorità nazionali). Obbligo per l’Autorità nazionale di non pronunciarsi su di un caso su cui si è pronunciata la Commissione.

Concorrenza nei servizi pubblici, Articolo 86 (ex articolo 90) Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

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