Le libertà di circolazione

Quattro libertà di circolazione: delle merci; dei lavoratori; dei servizi; dei capitali.

Articolo 3 (ex articolo 3) Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; b) un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; b) misure relative all’entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV; d) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno.

Art. 14. 2 Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le previsioni del presente Trattato.

Merci (unione doganale, art. 23 ss.) [A] riguarda il complesso degli scambi di merci; [B] comporta : il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente; l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi; [C] divieto delle restrizioni quantitative (e misure di effetto equivalente (art. 28 e 29): all’importazione; all’esportazione (eventuali limitazioni possono essere giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale); [D] riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale (art. 31), al fine di escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi. [E] il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune; [F] armonizzazione delle normative fiscali (art. 90).

Lavoratori (art. 39) [A] la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata. [B] implica l’ abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. [C] fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: di rispondere a offerte di lavoro effettive; di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali. [D] di avere tutela in materia di sicurezza e miglioramento dell’ambiente di lavoro, condizioni di lavoro, sicurezza e protezione sociale sociale, informazione e rappresentanza sindacale, parità uomo- donna, trattamento dei cittadini terzi che soggiornano regolarmente nei Paesi della Comunità. [E] di usufruire di programmi di formazione professionale. [F] di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. [G] per garantire la libertà di circolazione dei lavoratori la Unione europea interviene anche con norme positiva e non solo con la posizione di obblighi agli Stati (es. FSE per promuovere mobilità geografica dei lavoratori). [H] tali disposizioni non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione (intesa in senso restrittivo: rapporti con l’estero, difesa, ordine pubblico, giustizia, funzioni dirigenziali individuate da dpcm 7 febbraio 1994).

Stabilimento (art. 43) [A] la libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali. [B] le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. [C] tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro. [D] sono adottate direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. [E] sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

Servizi (artt. 49 e 50) [A] sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. [B] i servizi comprendono in particolare: attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigiane, attività delle libere professioni. [C] senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini. [D] dir. 123/2006: rispetto di requisiti nazionali solo se non discriminatori; certificazione volontaria della qualità e codici di condotta; tutela dei destinatari dei servizi; sportelli unici e semplificazione amministrativa; cooperazione tra amministrazioni.

Capitali (art. 67) [A] sono vietate: tutte le restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi (ad es. No ad autorizzazioni per esportazione di valuta); le discriminazioni fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti; sul luogo di collocamento dei capitali. [B] sono ammesse limitazioni per altre motivazioni (es. normativa antiriciclaggio, contrasto evasione fiscale). [C] sono del pari ammesse le transazioni di denaro per pagamenti e non per investimenti (liberalizzazione dei pagamenti).

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