Le privatizzazioni

Le privatizzazioni consistono nella sostituzione del regime giuridico di diritto pubblico con quello di diritto privato. Possono riguardare: i soggetti (in particolare le imprese); le attività (si ha una restrizione dell’area di attività prima coperta dalla riserva di legge per quanto riguarda l’intervento pubblico: rinvio, servizi pubblici); i beni: rinvio, contratti.

Privatizzazioni delle imprese pubbliche Prima del 1990: smobilizzo. Il sistema delle partecipazioni statali consentiva di per sé, se l’impresa era organizzata come S.P.A., la vendita delle azioni a privati e quindi l’uscita dell’impresa dal controllo pubblico.Smobilizzo Gli interventi di smobilizzo avevano tre caratteristiche: [1] la decisione di smobilizzare spettava essenzialmente all’ente capogruppo; [2] la procedura di dismissione veniva stabilita dalla stessa holding che effettuava la vendita; [3] il corrispettivo della vendita non finiva al tesoro, ma nelle casse dell’ente pubblico capogruppo.

Privatizzazioni Si sviluppano in conseguenza della crisi della finanza pubblica, con l’obiettivo di: diminuire l’indebitamento pubblico: per questo il corrispettivo della vendita viene ora fatto affluire al Tesoro (lo Stato diventa direttamente azionista); rendere più efficienti le imprese pubbliche

Tipologia delle privatizzazioni sul piano soggettivo: formali (fredde): si trasforma il precedente assetto organizzativo in s.p.a., che diventa i modello organizzativo prevalente, ma il controllo azionario rimane in mano pubblica: è l’ipotesi prevalente; sostanziali (calde): le azioni vengono trasferite in tutto o in parte ai privati.

Varie modalità: a seconda dell’assetto originario [1] soppressione di aziende pubbliche e successiva attribuzione delle loro attività ad s.p.a. appositamente costituite (ad es. Azienda di stato per i servizi telefonici: soppressa e le sue attività sono state trasferite a IRITEL, poi divenuta TELECOM); [2] trasformazione di imprese-ente in società per azioni (IRI, ENEL, INA, banche pubbliche); [3] trasformazione di aziende in imprese ente e di ente in s.p.a (Ferrovie dello Stato, Poste).

Procedura (linee generali) Il passaggio fondamentale è quello da impresa ente a impresa s.p.a. [esso viene operato per legge (n. 35/92 e n. 359/92) o per delibera di organo competente (CIPE comit intermin programm econom (ex legge n. 359/92)]. Importante anche il passaggio da società con partecipazione pubblica a società privatizzata (legge n. 474/1994).
Trasformazione: individuazione del capitale: da fondo di dotazione dell’ente si passa a determinazione di capitale sociale: attraverso accertamento determinato con decreto del Ministero del tesoro; individuazione degli azionisti: l’emissione delle azioni viene operata in riferimento al capitale sociale e le stesse vengono attribuite al Ministero del tesoro.
Revisione del regime giuridico dei rapporti: passaggio dalla veste di “concessionari per legge” a quella di concessionari secondo la procedura normale.
Vendita delle azioni (l. 474/94): offerta pubblica di vendita; cessione delle azioni mediante trattativa diretta; sistema misto.
Misure di salvaguardia: [1] previsione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento (divieto di cessione quote per un certo periodo, accettazione di determinate condizioni gestionali, ecc.), disposto con atto del governo e utilizzato in caso di cessione mediante trattativa diretta; [2] determinazione di limiti al possesso azionario da parte di privati (ad es.: max 5%); [3] determinazione di limiti all’autonomia statutaria (es. modalità elezione amministratori); [4] golden share (l. 474/94): gradimento all’assunzione di partecipazioni oltre il 20% del capitale sociale; gradimento alla conclusione di patti o accordi relativi alla stessa quota; veto alle delibere di scioglimento, fusione, trasferimento, scissione, trasferimento della sede; nomina di un certa percentuale di amministratori; c’è una forma di controllo senza proprietà, giustificata da ragioni di interesse pubblico.

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