La procedura fallimentare
La complessità della procedura fallimentare esige che essa si svolga attraverso fasi determinate. La prima è quella della conservazione ed amministrazione del patrimonio del fallito. Essa si caratterizza innanzitutto per l’apposizione dei sigilli che viene disposta con la sentenza di fallimento ed eseguita dal curatore sui beni presenti nella sede principale dell’impresa e di cui deve compiere processo verbale. Non sono invece sigillabili le scritture contabili, il denaro e i titoli scaduti. L’apposizione dei sigilli è un provvedimento temporaneo a cui segue la redazione dell‘inventario sempre ad opera del curatore, avvisati il fallito ed i creditori. Una volta inventariati tutti i beni del fallito sono presi in consegna dal curatore che può nominare anche uno stimatore. Tale inventario deve essere depositato nella cancelleria del tribunale a disposizione di chi ne abbia interesse. Per i beni immobili o mobili registrati il curatore deve notificare copia della sentenza presso gli uffici competenti per le annotazioni necessarie. Avendo redatto inventario il curatore diviene custode dei beni ed ha il compito di amministrarli. Inoltre il curatore può allegare all’inventario un elenco dei creditori con la descrizione dei loro diritti, nonché un elenco dei beni in possesso del fallito ma di cui non è proprietario e pertanto non possono essere destinati alla liquidazione. Infine il curatore deve predisporre il bilancio dell’ultimo esercizio. La riforma delle società ha dato alle SPA la possibilità di costituire un patrimonio da destinare ad uno specifico affare. Il patrimonio destinato non è oggetto di garanzia generica da parte dei creditori del fallito ma è a garanzia dei creditori di quell’affare. Dunque l’amministrazione del patrimonio destinato è sempre in capo al curatore ma deve compiere gestione separata. Se il patrimonio è capiente il curatore può tutelare la cessione e se non possibile procedere alla liquidazione, se invece risulta incapiente il curatore provvede alla sua liquidazione con autorizzazione del giudice delegato. Il corrispettivo della cessione o liquidazione sono acquisiti nell’attivo fallimentare. Ha fini conservativi e quindi attiene a tale prima fase la continuazione dell’impresa del fallito, consentita in 2 ipotesi: quando dall’interruzione possa derivare un danno grave il tribunale può contestualmente alla dichiarazione di fallimento autorizzare la continuazione temporanea dell’impresa, se non arreca pregiudizio ai creditori, oppure quando il curatore e il comitato ritengono opportuno riprendere l’esercizio dell’impresa, il giudice delegato autorizza l’esercizio. La continuazione ha pur sempre carattere provvisorio e ne è responsabile il curatore. Il comitato deve comunque essere informato ogni tre mesi circa l’esercizio e ogni 6 mesi il curatore deve redigere un rendiconto dell’attività. I debiti contratti durante l’esercizio provvisorio sono da considerarsi debiti di massa da pagarsi in prededuzione. Il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole dei creditori, può autorizzare l’affitto dell’azienda del fallito a terzi.
La seconda fase è quella dell’accertamento del passivo che è volta ad individuare i creditori ed eventuali privilegi, nonchè ad accertare i crediti di restituzione di cose mobili e immobili di proprietà di terzi, ma in possesso del fallito. Deve pertanto innanzitutto attuarsi una verifica dei crediti che si attua in varie fasi: il curatore ha l’obbligo di avviso ai creditori per la verifica, comunicando a mezzo lettera raccomandata fax o posta elettronica il termine entro il quale devono far pervenire alla Cancelleria le loro domande e la data dell’udienza. In seguito a ciò i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo (insinuazione), che deve contenere- l’ammontare del credito, eventuali privilegi e su quali beni viene a cadere la garanzia, 30 giorni prima dell’udienza di verifica. Alla luce di tali domande il curatore predispone un progetto di stato passivo che deve essere depositato almeno 15 giorni prima dell’udienza di verifica e dove sono indicati i creditori ammessi, quelli ammessi con riserva e quelli esclusi. Avviene così l’adunanza di verificazione, dove il giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto, accogliendola respingendola o dichiarandola inammissibile. Non è necessaria la presenza delle parti, se una domanda è dichiarata inammissibili e il creditore può riproporla. Il giudice inoltre accogliendo la domanda può indicare il grado di prelazione, oltre a poter sciogliere le riserve per i creditori che fossero stati ammessi con riserva. Se le operazioni non possono risolversi in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di 8 giorni. In seguito alla verifica effettuata il giudice forma lo stato passivo e lo dichiara esecutivo. Il curatore deve dare notizia ai creditori che lo stato passivo si è formato e che il documento è depositato presso la Cancelleria. Può darsi che nel patrimonio del fallito vengano attratti dei beni mobili o immobili su cui un terzo vanta dei diritti reali o personali e pertanto quest’ultimo può richiedere i propri beni attraverso: domanda di rivendicazione ( con cui accerta la proprietà di un bene illegittimamente acquisito alla massa attiva), domanda di restituzione (con cui ottenere la restituzione del bene) e domanda di separazione ( attraverso cui i titolari di un diritto reale di garanzia mirano a sottrarre tali beni dalla procedura fallimentare). Può succedere che il curatore accerti che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori. In tal caso egli deve avvisare il tribunale almeno 20 giorni prima dell’udienza di verifica, comunicando poi il decreto del tribunale ai creditori che possono presentare domanda in corte d’appello nei 15 giorni successivi. Dichiarato esecutivo lo stato passivo, i creditori o i terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso del fallito possono opporsi alla decisione del giudice delegato attraverso: opposizione allo stato passivo, impugnazione di crediti altrui, revocazione. La riforma ha provveduto per tutte e tre una procedura comune, ovvero che tali impugnazioni si propongono con ricorso da depositare in cancelleria entro 30 giorni dalla comunicazione del curatore. Il tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio e fissa un termine entro il quale il ricorrente deve notificare alla parte contro la quale agisce, al curatore e al fallito. Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere 30 giorni liberi. Il tribunale raccoglie le prove ed eventuali contestazioni delle parti, se non ve ne sono accoglie la domanda con decreto non reclamabile e alle parti resta la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro 30 giorni. L‘opposizione allo stato passivo può essere fatta dal creditore non ammesso, da quello ammesso con riserva eo da quelli a cui non è stato riconosciuto il diritto di prelazione. L’opposizione è proposta contro il curatore. Ciascun creditore ammesso può impugnare lo stato passivo in ordine all’amministrazione dei crediti altrui, al fine di evitare alterazioni del passivo, pertanto al procedimento partecipa anche il curatore. Quando lo stato passivo non è più opponibile o impugnabile è possibile proporre revocazione, se un credito non è stato accolto oppure è stato immesso, qualora prima della chiusura del fallimento si siano verificate due ipotesi: se si scopre che l’ammissione di un credito è stata determinata da falsità, dolo o errore, oppure si rinvengano documenti decisivi prima ignorati. La domanda di revocazione può essere proposta da chiunque abbia interesse. Sono ammesse anche domande tardive di credito, fino a 12 mesi dopo il decreto di esecutività dello stato passivo, oltre solo se si prova che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile. Ciò concede soltanto di partecipare alle ripartizioni posteriori; salvo se assistiti da causa di prelazione o se il ritardo dipendeda cause non imputabili.
Tutti i beni del fallito o quelli che in seguito ad azione revocatoria sono rimasti nel patrimonio dello stesso formano lo stato attivo del fallimento. Con la liquidazione dell’attivo i beni del fallito vengono venduti ai fini del soddisfacimento dei creditori. La Riforma ha previsto che la liquidazione deve procedere secondo un programma predisposto dal curatore e approvato dal giudice, previo parere vincolante del comitato, formato entro 60 giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo. E’ anche possibile che il programma debba essere modificato successivamente, pertanto il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. I singoli beni potranno essere venduti solo se si è stabilita l’impossibilità di vendere l’azienda nella sua interezza. Il nuovo, articolo 107 prevede che la liquidazione dell’attivo avvenga tramite procedure competitive, le modalità e i tempi previsti nel piano. Con l’approvazione del programma di liquidazione non è più necessaria la singola autorizzazione del giudice per ogni vendita, che tuttavia può sospendere tali operazioni se ricorrono i giustificati motivi. E’ inoltre necessaria la pubblicità dell’avvenuta vendita. La liquidazione dei beni mobili può così avvenire aprendo singole trattative private condotte personalmente dal curatore o dandone mandato all’istituto vendite giudiziarie oppure scegliere la modalità all’incanto di cui si occuperà l’ufficiale giudiziario. La liquidazione dei beni immobili può avvenire secondo quanto previsto dalla riforma secondo procedure competitive. Sotto questo spirito è stata concessa la possibilità di avviare la liquidazione secondo modalità di incanto e dunque secondo le regole del cpc oppure la. vendita può essere effettuata dal curatore secondo la modalità dell’offerta privata. E’ necessario però che la procedura sia stata indicata dal curatore nel programma di liquidazione. Una volta realizzato il prezzo il curatore avvisa il giudice delegato che ordina la cancellazione dai registri delle ipoteche. Se al momento della sentenza di fallimento sono sono in corso delle procedure esecutive individuali in corso, queste non vengono bloccate perché si rischierebbe un pregiudizio al creditore istante, mentre è obbligatoria la sostituzione del curatore stante il divieto di esecuzioni individuali. E’ tuttavia possibile’ che la procedura individuale venga sospesa e continuata con la liquidazione concorsuale e il creditore istante deve fare domanda di ammissione al passivo. Nell’interesse che l’azienda conservi il suo impianto produttivo nella prassi spesso avviene che invece di procedere alla vendita dei singoli beni che si trovano nell’azienda si proceda alla vendita dell’intera azienda. L’acquirente non è responsabile dei debiti risalenti a prima del trasferimento, salvo patto contrario.
In seguito alla liquidazione si apre la fase conclusiva della procedura fallimentare, ovvero la ripartizione dell’attivo. La legge prevede che la ripartizione debba avvenire per gradi e mediante ripartizioni parziali, di fatti il curatore ogni 4 mesi a partire dal decreto esecutivo dello stato passivo deve redigere un prospetto delle attività di fallimento e formare un programma di ripartizione che il giudice delegato dichiara esecutivo dopo 15 giorni, utili ai creditori per presentare eventuali reclami per l’approvazione del giudice è necessario il parere del comitato dei creditori. La distribuzione deve avvenire per gradi: crediti che vanno pagati in prededuzione, che sono essenzialmente le spese ed i debiti della procedura, nonchè i debiti assunti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa; crediti privilegiati; crediti chirografari (in proporzione all’ammontare del loro credito; i creditori ammessi con ritardi. Le ripartizioni parziali non possono superare l’80% delle somme disponibili al momento, debbono essere trattenute e depositate le quote assegnate ai creditori, ammessi con riserva , dei creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma con sentenza non passata in giudicato, ai creditori nei confronti dei quali sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione, le somme per eventuali spese future. A questo punto il curatore presenta il rendiconto di gestione, riportando le operazioni in entrata ed uscita effettuate secondo criteri di legittimità e convenienza economica. Approvato il resoconto il giudice ordina il riparato generale per mano del medesimo curatore secondo le regole previste per il riparto parziale. Se ci sono ancora accantonamenti non distribuiti il giudice ne riordina il deposito presso un ufficio postale o una banca e se nei 5 anni successivi non vengono riscosso sono versati al bilancio dello stato.
I casi in cui può essere disposta la chiusura del fallimento sono previsti dall’articolo 118 LF: quando i creditori non propongono domande di ammissione al passivo, quando tutto il passivo accertato a carico del patrimonio fallimentare è stato saldato, quando tutto il patrimonio del fallito è stato ripartito e quando non sono possibili ripartizioni o pagamenti prededucibili per mancanza di attivo. La chiusura del fallimento va dichiarata dal tribunale con decreto motivato ed è reclamabile entro 10 giorni davanti alla Corte d’appello da parte di qualsiasi creditore ammesso, dal fallito, dal comitato e da chiunque ne abbia interesse. Con la chiusura decadono gli organi preposti al fallimento e gli effetti della procedura sul patrimonio del fallito, quindi i creditori riacquistano tutti i loro diritti nei confronti del debitore potendoli riesercitare per la parte del credito insoddisfatta. Quando la procedura è stata chiusa per ripartizione finale dell’attivo o per mancanza di attivo, il fallimento stesso può procedere a riapertura se nono siano ancora passati 5 anni dal decreto di chiusura, nel patrimonio del fallito esistano attività tali da rendere utile il provvedimento o se vi sia espressa domanda del debitore o di uno dei creditori.
Il concordato fallimentare è una causa legale di cessazione del fallimento ed è uno strumento volto a realizzare il soddisfacimento dei creditori. La nuova disciplina prevede che la domanda di concordato possa essere presentata al giudice delegato sia dal fallito dopo che lo stato passivo è reso esecutivo oppure da uno o più creditori o dal terzo anche prima che lo stato passivo sia reso noto purché il curatore abbia già redatto e consegnato al giudice un elenco provvisorio dei creditori. La proposta può prevedere una suddivisione dei creditori in classi, trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse (in questo caso la proposta deve essere esaminata anche dal tribunale il quale controlla i criteri di suddivisione), la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei criteri attraverso qualsiasi forma. In generale la proposta viene esaminata dal giudice delegato previo parere del curatore- e del comitato. La proposta assunta dal giudice viene quindi sottoposta al voto dei creditori che decidono a maggioranza. I creditori che sono ammessi al voto sono quei creditori presenti nell’elenco provvisorio se la proposta viene fatta prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, oppure i creditori indicati nello stato passivo esecutivo. Per quanto riguarda i creditori muniti di privilegio o altre garanzie possono partecipare al voto solo se rinunciano anche in parte a tale diritto e quindi possono essere considerati chirografari. E’ possibile anche che un terzo assuma le obbligazioni derivanti dal concordato, prendendo il nome di assuntore. In questo caso egli rileva l’attività fallimentare e si occupa della liquidazione. Dopo il termine stabilito x la votazione se i creditori hanno approvato la proposta il giudice delegato propone immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti, fissando anche un limite non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 per la proposizione di eventuali opposizioni. Passato questo periodo il giudice omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Qualora siano state presentate opposizioni da parte dei creditori oppure la proposta sia stata approvata solo dalla maggioranza delle classi il tribunale deve prime verificare il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi, quindi procedere all’omologazione del concordato se ritiene che i creditori dissenzienti possano essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore alla procedura fallimentare. L’omologazione è reclamabile entro 30 giorni alla Corte d’appello che decide in camera di consiglio nel termine perentorio di 30 giorni. Il concordato produce due effetti fondamentali: vincola il fallito (o il proponente, assuntore, terzo garante) e rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento. Il concordato può essere risolto se che garanzie promesse non vengono costituite, o annullato se si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o dissimulata una parte di attivo.
La Riforma ha introdotto anche un nuovo istituto, l’esdebitazione. Solo il fallito persona fisica, può beneficiare dell’esdebitazione, ossia della liberazione dai debiti residui una volta chiusa la procedura e soltanto nei confronti dei creditori concorsuali, se il debitore dimostra di essere meritevole. Non si può accedere all’esdebitazione qualora i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte. Competente a decidere è il tribunale fallimentare su richiesta del debitore, che lo può concedere nel decreto che dichiara la chiusura del fallimento o comunque entro un anno dalla chiusura. Il decreto si esdebitazione è impugnabile entro 10 giorni di fronte alla corte d’appello. In seguito a esdebitazione i creditori concorsuali perdono ogni diritto di agire individualmente, fatto salvo il diritto di agire nei confronti dei coobbligati, del fideljussore e degli obbligati in via di regresso del fallito per la parte residua dei crediti. I creditori che non hanno partecipato al fallimento potranno invece agire individualmente per la parte che sarebbe loro spettata se avessero partecipato al fallimento.
Loading ...