Le conseguenze del fallimento

La sentenza dichiarativa del fallimento comporta diversi conseguenze, catalogabili in base alla loro natura. La sentenza dichiarativa comporta effetti personali in quanto incide su due diritti costituzionalmente garantiti: il diritto di libertà e segretezza della corrispondenza ed il diritto di locomozione e soggiorno. Il fallito infatti deve consegnare al curatore la propria corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento e deve comunicare anche ogni cambiamento di residenza o domicilio. Il fallito sarà inoltre reso incapace di assumere determinati uffici e la perdita di esercitare alcune professioni. Con la riforma è stata invece abolita l’incapacità per 5 anni di esercitare il diritto di voto ed il conseguente istituto della riabilitazione.
Si aggiungono effetti patrimoniali dato che il fallito viene spossato dei suoi beni che passano all’amministrazione del curatore. Non sono compresi nello spossamento i beni e diritti strettamente personali, gli assegni avente carattere alimentare, i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli minori e le cose non soggette a pignoramento ai sensi dell’articolo 514 cpc. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, salvo che il costo per acquisirli e conservarli sia superiore al presumibile valore di realizzo. Sono inoltre inefficaci rispetto ai creditori tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti effettuati ed i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Al fallito cui vengano a mancare i mezzi di sussistenza la legge riconosce un sussidio a titolo di alimenti per lui e la famiglia, sussidio che non è tuttavia un diritto in quanto è concesso a discrezionalità del giudice delegato. La legge inoltre concede al fallito di rimanere nella casa di abitazione di sua proprietà nei limiti in cui è necessaria fino alla liquidazione dell’attività.
L’effetto fondamentale della sentenza dichiarativa di fallimento è il conferimento a tutti i creditori del diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito, sulla base dell’importo del credito al momento della dichiarazione del fallimento. Il concorso dei creditori deve avvenire secondo il principio della Par condicio creditorum per cui restano precluse ai singoli creditori le azioni esecutive e cautelari individuali sui beni del fallito: tale principio trova applicazione per i soli creditori chirografari ma non per i creditori con cause specifiche di prelazione come ipoteca, pegno o privilegi.
Nell’attivo fallimentare rientrano non solo i beni appartenenti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento ma anche quei beni che hanno cessato di appartenere a lui anteriormente alla dichiarazione stessa. Uno dei mezzi per la ricostruzione dell’attivo fallimentare è la revocatoria fallimentare preordinata alla salvaguardia del principio della par condicio creditorum e quindi diretta alla tutela di tutta la massa di creditori e quindi può essere ordinata dal solo curatore. Possono ‘essere sottoposti a revocatoria fallimentare gli atti a titolo oneroso, pagamento di debiti scaduti e garanzie che presentano anormalità tali da far sospettare fraudolenza e atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non presentino irregolarità se il curatore provi che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza e gli atti stessi siano compiuti nei 6 anteriori alla dichiarazione del fallimento. Presupposti dell’azione revocatoria fallimentare sono il compimento dell’atto impugnato nel periodo sospetto e la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. La revocatoria fallimentare è esperibile anche nei confronti del sub-acquirente, gravando sulla curatela del fallimento l’onere di provare la sua malafede. L’atto revocato non ha effetto per i creditori ma rimane valido tra le parti, tuttavia il bene deve essere restituito al curatore e dove non sia possibile deve essere restituito l’equivalente in denaro. Il terzo soccombente che ha restituito il bene resta creditore concorsuale di quanto deve ancora ricevere oltre che del valore del bene restituito maggiorato delle spese per eventuali mantenimenti o conservazione. Le azioni revocatorie non possono comunque essere promosse passati 3 anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque 5 dal compimento dell’atto. Ove non si possa ricorrere a revocatoria fallimentare rimane la possibilità di esperire a revocatoria ordinaria (2901 cc e ss). Elementi dell’azione revocatoria sono: un atto di disposizione tale da incidere in modo negativo sul patrimonio del debitore; l’eventus damni, ossia la diminuzione del patrimonio; il concilium fraudis, ovvero la consapevolezza nel debitore di arrecare un pregiudizio al creditore. Se l’atto è a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza nel solo debitore e non anche nel terzo, se l’atto è a titolo oneroso occorre la consapevolezza anche del terzo. Una categoria di atti che si sottrae totalmente all’azione revocatoria è quella degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti di crediti non scaduti al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento. Essi sono considerati direttamente privi di effetto rispetto ai creditori dalla LF se compiuti nei 2 anni antecedenti al fallimento e per tanto non hanno bisogno di revoca. Il curatore non deve provare la consapevolezza del terzo dello stato di insolvenza ed il terzo non ha possibilità di dimostrare inconsapevolezza. Tutti gli atti a titolo oneroso e gratuito compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale si presumono eseguiti in danno della massa di creditori e sono revocati salvo che il coniuge provi che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del coniuge fallito. Trattasi di inefficacia ex lege e pertanto non necessita di dichiarazione giudiziale. A seguito della Riforma la Cassazione ha inoltre affermato che la presunzione muciana (i beni del coniuge si presumono acquistati con il denaro del fallito) deve ritenersi implicitamente abrogata e definitivamente cancellata dal nostro ordinamento.

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