Gli organi preposti al fallimento

Il tribunale fallimentare è il tribunale cha ha dichiarato il fallimento sovrintende a tutta la procedura. Esso è anche giudice naturale di tute le cause che derivano dal fallimento. Ha il compito di nominare revocare sostituire il giudice delegato e il curatore, risolve le disparità fra questi organi, decide sui reclami contro il giudice delegato e chiede chiarimenti a giudice – curatore – comitato. I Provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto. La riforma ha inoltre stabilito l’impugnabilità di tali decreti. Il giudice delegato ha funzioni di controllo e di vigilanza sulle regolarità della procedura, perdendo rispetto a prima della riforma la funzione di direzione delle operazioni e il potere autorizzativo degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal curatore. Tutti i suoi provvedimenti devono avvenire con decreto motivato, contro cui è ammesso reclamo al tribunale che non ha carattere sospensivo. Il reclamo deve essere posto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento per il curatore, fallito o comitato e comunque non oltre i 90 giorni dal deposito del provvedimento, su cui il collegio decide con decreto motivato entro 30 giorni. Il curatore è l’organo della procedura fallimentare cui spetta l’amministrazione dei beni del fallito ed il, compimento di tutte le operazioni sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Entro 2 giorni dalla sua nomina deve far pervenire al giudice delegato la sua accettazione, rivestendo così la qualità di pubblico ufficiale. Il curatore è nominato con la sentenza che dichiara il fallimento o, in caso di sostituzione o revoca, con decreto del tribunale. In sede di verifica dello stato passivo i creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti possono chiedere la sostituzione del curatore. Possono essere nominati curatori: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; studi professionali associati o società tra professionisti, coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione, e controllo in SPA. Limiti negativi assoluti per la-nomina a curatore sono: essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito,; essere stato condannato a pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Sono limiti negativi relativi: l’essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado; essere creditore del fallito; aver concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; trovarsi in conflitto d’interesse con il fallimento. Il curatore ha diversi doveri, fra cui i principali sono di: apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa fallita; redigere nel più breve tempo possibile l’inventario dei beni del fallito; redigere la prima relazione informativa sulle cause del dissesto entro 60 giorni dalla data di scadenza del fallimento; redigere ogni 6 mesi rapporto delle attività svolte; redigere il bilancio dell’ultimo esercizio del fallito; tenere un registro dove annotare le operazioni relative all’amministrazione; esaminare le domande di ammissione al passivo; predisporre un programma di liquidazione entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario; presentare il rendiconto particolareggiato della sua gestione. Il potere più importante del curatore è invece l’amministrazione e la custodia del patrimonio fallimentare. Il curatore diventa infatti custode di tutte le attività con tutti i conseguenti poteri di amministrazione e liquidazione, per assicurare ai creditori l’esecuzione collettiva. Il Curatore compirà gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione avrà bisogno dell’autorizzazione del comitato dei creditori; per quelli straordinari e di valore superiore a 50.000€ occorre anche l’informazione preventiva al giudice delegato. L’assenza di autorizzazione rende il negozio annullabile. La responsabilità del curatore riguardo al fallimento è ancora argomento di dottrina, in quanto se da considerare di natura contrattuale il termine della prescrizione sarà decennale e l’onus probandi graverà sul curatore, viceversa la prescrizione sarà quinquennale e l’onere della prova graverà sul fallimento. E’ invece responsabile extra contrattualmente nei confronti dei terzi danneggiati dalla sua attività e parimenti è responsabile verso il fallito. Contro atti e comportamenti del curatore il fallito ed ogni altro interessato può presentare ricorso entro 8 giorni al giudice delegato, il quale decide con decreto motivato. Contro tale decreto si può presentare ricorso entro 8 giorni ed il tribunale decide entro 30 giorni. Il tribunale può revocare il curatore in ogni tempo su richiesta del comitato o d’ufficio, sentiti il comitato dei creditori ed il curatore medesimo. La revoca può avvenire per 4 motivi: incapacità; incompatibilità soggettiva; inosservanza anche solo colposa di doveri inerenti al proprio ufficio; inadempienza di doveri generici. Il decreto di revoca è reclamabile in Corte d’appello. Al curatore spetta un compenso proporzionale all’ammontare dell’attivo e del passivo, nonché il rimborso delle spese sostenute.
Il Comitato dei creditori è un organo collegiale, composto da tre o cinque creditori e nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento. Il giudice delegato può sostituire i membri del comitato, mentre le composizione può essere modificata durante la verifica dello stato passivo dai creditori stessi che rappresentino la maggioranza dei crediti allo stato ammessi. Il comitato è un organo autorizzativo e gestorio, in particolare autorizza tutti gli atti di straordinaria amministrazione, autorizza l’azione di responsabilità contro il curatore revocato, autorizza il curatore a rinunciare ad acquisire beni se sono antieconomici, decide di interrompere l’esercizio provvisorio dell’impresa, apporta modifiche al programma di liquidazione. Contro autorizzazioni o dinieghi del comitato il fallito ed ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato entro 8 giorni dalla conoscenza dell’atto, il quale decide con decreto motivato, reclamabile entro 8 giorni dalla comunicazione al tribunale che decide entro 30 giorni con decreto motivato non impugnabile. Il comitato svolge inoltre una funzione consultiva ed ha poteri di controllo sugli altri organi, avendo il potere di ispezionare le scritture contabili ed i documenti del fallito. I membri del comitato sono responsabili solidalmente con il curatore per i danni da questo cagionati, se sono collegabili a negligenza del comitato stesso.

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